SENTENZA Nº 202200228 di TAR Calabria - Reggio Calabria, 23-03-2022

Presiding JudgeCRISCENTI CATERINA
Date23 Marzo 2022
Published date28 Marzo 2022
Judgement Number202200228
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Reggio Calabria (Italia)
Pubblicato il 28/03/2022

N. 00228/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00527/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2020, proposto da
Carmelo Sergi, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Guerrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1063/2008 del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 16 ottobre 2020 il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato in epigrafe nella parte in cui è disposta la condanna dell’ASL di Palmi al pagamento delle spese di lite distratte in suo favore e liquidate in € 800,00, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell’ente l’1 dicembre 2008 ed è passata in giudicato, come da attestazione del Funzionario giudiziario della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 14 luglio 2016.

Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

L’ASP non si è costituita in giudizio, pur essendo stata ritualmente intimata.

2. Con ordinanza n. 773 dell’11 ottobre 2021 la Sezione - dato atto che, con ordinanze nn. 228 e 229 del 31 marzo 2021, questo Tribunale amministrativo ha affermato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, del D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020 n. 177, come modificato dall’art. 3, comma 8, del D.l. 28 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 per contrasto con gli artt. 24, commi 1 e 2, 111, comma 2, e 3 Cost., a mente del combinato disposto degli articoli 79 del codice del processo amministrativo e 295 del codice di procedura civile – ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'incidente di legittimità costituzionale così attivato.

3. Con sentenza n. 236 del 7 dicembre 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, nella parte in cui prorogava al 31.12.2021 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118.

4. Con istanza depositata il 4 febbraio 2022 il ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

5. In data 21.12.2021 è, tuttavia, entrata in vigore la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, meglio noto come “Decreto Fiscale”), il cui art. 16 septies comma 2 lett. g) così attualmente dispone: “al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025”.

6. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

7. La Sezione ritiene che vi siano i presupposti per decidere sulla fondatezza dell’azione esecutiva intrapresa da parte ricorrente previa la non applicazione dell’art. 16 septies comma 2 lett. g) L. 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione europea (Trattato UE, Trattato TFUE, CDFUE, contenenti norme e principi direttamente applicabili, oltre che con la Direttiva n. 2011/7 sui ritardi nelle transazioni commerciali, direttamente efficace nei c.d. rapporti verticali).

8. L’evoluzione storico-normativa del “blocco” delle azioni esecutive contro le Aziende Sanitarie.

La suddetta disposizione si inserisce in un quadro ordinamentale in cui sono già stati normativamente previsti differimenti o veri e propri “blocchi” nell’esecuzione dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

8.1. In via generale, l’art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ritenuto pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza, prevede, infatti, che "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici … completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

Secondo la Corte costituzionale (sent. 23 aprile 1998, n. 142), tale previsione costituisce un legittimo spatium adimplendi per l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti, avente “lo scopo di evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse...

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