SENTENZA Nº 202200110 di TRGA - Trento, 26-05-2022

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date26 Maggio 2022
Published date08 Giugno 2022
Judgement Number202200110
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 08/06/2022

N. 00110/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00014/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2022, proposto da Giorgio Nicolussi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Barbini, Omar Mornata e Emanuela Strina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Molveno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici dell’Avvocatura;

nei confronti

Gilberto Bonetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Maria Valorzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 65, presso lo studio del predetto avvocato;

per l’accertamento

della non conformità agli strumenti urbanistici del Comune di Molveno della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 5814, presentata al Comune di Molveno in data 20 ottobre 2020 dal signor Gilberto Bonetti, nella parte in cui viene segnalata la realizzazione ex novo di un balcone nel condominio sito in Molveno, via Cesare Battisti n. 2, con conseguente condanna dell’Amministrazione a esercitare i propri poteri repressivi, inibitori e sanzionatori in relazione al manufatto abusivo;

nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Molveno di provvedere sulle istanze del ricorrente in data 29 marzo 2021 e 1° ottobre 2021, con conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione su tali istanze,

e, per quanto possa occorrere, per l’annullamento delle note del Comune di Molveno prot. n. 6669 in data 2 novembre 2021 e prot. n. 2480 in data 26 aprile 2021, nonché di ogni altro provvedimento o atto connesso conseguente e di presupposto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molveno e del controinteressato Gilberto Bonetti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi l’avvocato Giorgio Barbini per il ricorrente, l’avvocato dello Stato Davide Volpe per il Comune di Molveno e l’avvocato Andrea Maria Valorzi per il controinteressato Gilberto Bonetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I fatti di causa, come riferiti dal ricorrente, possono essere sintetizzati come segue.

Il signor Gilberto Bonetti - proprietario di un’unità abitativa al secondo piano del condominio ubicato nel Comune di Molveno, in via Cesare Battisti n. 4, in data 20 ottobre 2020 - ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA) per l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia avente ad oggetto la predetta unità abitativa e comportante, tra l’altro, la realizzazione ex novo di un balcone sul lato est dell’immobile condominiale.

Il signor Giorgio Nicolussi, a seguito dell’accesso agli atti della SCIA, con istanza presentata in data 29 marzo 2021 ha chiesto al Comune di Molveno di esercitare i propri poteri inibitori o di autotutela in relazione alla realizzazione del predetto balcone, lamentando la non conformità dell’intervento alle previsioni dell’art. 67 delle norme tecniche di attuazione (di seguito NTA) del PRG.

L’Amministrazione comunale ha riscontrato tale istanza con la nota prot. n. 2480 in data 26 aprile 2021, ove è stata evidenziata l’insussistenza degli «estremi per assumere alcun provvedimento di sospensione od annullamento del titolo edilizio depositato», perché il secondo comma del predetto art. 67 «consente di realizzare tutte le categorie d’intervento, come contemplate dall’art. 77 della L.P. 15/2015 (legge provinciale per il governo del territorio)».

Il signor Nicolussi con una successiva istanza presentata in data 1° ottobre 2021 ha nuovamente chiesto al Comune di esercitare i propri poteri inibitori o di autotutela e l’Amministrazione comunale ha riscontrato tale istanza con la nota prot. n. 6669 in data 2 novembre 2021 confermando quando già rappresentato con la precedente nota del 26 aprile 2021 e, in particolare, affermando che «non vi sono gli estremi per assumere alcun provvedimento di sospensione od annullamento del titolo edilizio depositato, considerato, tra le altre cose, il notevole lasso di tempo trascorso (deposito Scia il 20.10.2020) e l’avvenuta esecuzione delle opere, nonché di quanto prevede l’art. 85 della L.P. 15/2015 (comma 8)», perché: A) l’art. 67 delle NTA del PRG «consente di poter effettuare tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (comma 2) e quindi anche la ristrutturazione edilizia»; B) l’art. 77 della legge provinciale n. 15/2015, avente ad oggetto le categorie d’intervento, «riporta una serie di definizioni tra cui la “ristrutturazione edilizia”(lettera e) alla quale va considerato l’intervento in contestazione»; C) la realizzazione di un balcone «non è un intervento da “assimilare” alla “nuova costruzione” ai sensi e per gli effetti della disciplina urbanistica applicabile al caso in esame».

2. Il signor Nicolussi con il presente ricorso censura innanzi tutto l’inezia serbata dal Comune a fronte delle istanze presentate in data 29 marzo e 1° ottobre 2021 e chiede a questo Tribunale di accertare e dichiarare la non conformità agli strumenti urbanistici della SCIA presentata dal controinteressato, nella parte in cui viene segnalata la realizzazione di un balcone, con conseguente condanna del Comune a esercitare i propri poteri repressivi, inibitori e sanzionatori in relazione al manufatto abusivo, nonché di accertare e dichiarare l’obbligo del Comune di provvedere sulle suddette istanze, con conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione su tali istanze. In via subordinata, il ricorrente chiede l’annullamento delle note del Comune di Molveno prot. n. 6669 in data 2 novembre 2021 e n. 2480 in data 26 aprile 2021e deduce a supporto delle proprie domande i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 97 Cost. e degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per inosservanza del corretto procedimento.

Il silenzio serbato dal Comune di Molveno sulle istanze presentate in data 29 marzo e 1° ottobre 2021 è illegittimo in quanto - a fronte della richiesta di verificare la conformità dell’attività oggetto della SCIA alla disciplina urbanistica ed edilizia della zona - il Comune nella sostanza non ha risposto, limitandosi ad affermare, genericamente e apoditticamente, che la...

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