SENTENZA Nº 202200029 di TRGA - Trento, 27-01-2022

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date27 Gennaio 2022
Published date04 Febbraio 2022
Judgement Number202200029
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 04/02/2022

N. 00029/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00136/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2020, proposto dalle società Eurobrico S.p.a., Casatua Italia S.r.l., Centro Commerciale Le Valli S.c. a r.l. e Millennium Center S.c. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Giacomo Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Sabrina Azzolini in Trento, piazza Dante n. 15, presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale;

nei confronti

Rosa S.n.c. - Ferramenta Materiale Elettrico, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

della delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 891 in data 3 luglio 2020, nella parte in cui, nel determinare i Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica, inibisce l’apertura domenicale dei punti vendita della ricorrente siti nei Comuni di Pergine, Trento, Cles, Borgo Valsugana e Rovereto,

con conseguente condanna dell’Amministrazione provinciale al risarcimento dei danni causati dal provvedimento impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la legge provinciale trentina 3 luglio 2020, n. 4, è stata introdotta la “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali”. Tale legge, all’art. 1, disponeva come segue: “1. Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest’articolo in relazione all’attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza. 2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La deliberazione può individuare i periodi di apertura degli esercizi, con riferimento alla vocazione turistica dei territori, o specifiche aree dei territori comunali in cui si limita la possibilità di apertura, sempre nel rispetto degli obiettivi del comma 1. 3. La Giunta provinciale entro il 31 ottobre 2020, quale modalità ordinaria, modifica o integra la deliberazione prevista dal comma 2 acquisendo preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali, delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale. 4. In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. 5. Quest’articolo non si applica a: a) i soggetti e le attività indicati dagli articoli 2 e 27, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010); b) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate; c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali; d) gli impianti di distribuzione automatica di carburante; e) le ulteriori attività individuate dalla Giunta provinciale. 6. La violazione di quest’articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro e contestualmente con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sette giorni; in caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata. Per l’applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 nonché l’adozione della sanzione amministrativa accessoria spettano al comune territorialmente competente. Le somme riscosse ai sensi di questo comma sono introitate nel bilancio del comune competente. 6-bis. In prima applicazione per l’anno 2020, i comuni possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di dodici giornate, previo parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. L’articolo 1, comma 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

2. In esecuzione dell’art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 4/2020 la Giunta provinciale ha approvato la delibera n. 891 in data 3 luglio 2020, con cui sono stati individuati i Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali, in deroga al divieto posto al comma 1, “è ammessa l’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive”. Nel novero dei Comuni di cui agli elenchi allegati alla delibera non sono stati inclusi - tra gli altri - il Comune di Trento, il Comune di Rovereto, il Comune di Pergine e il Comune di Borgo Valsugana.

3. Le società Eurobrico, Casatua Italia, Centro Commerciale Le Valli e Millennium Center - soggetti titolari di centri commerciali e punti vendite ubicati in Comuni trentini con riferimento ai quali la delibera n. 891 del 2020 esclude l’apertura domenicale in quanto non ritenuti di elevata densità turistica e/o di attrazione commerciale/turistica - con il presente ricorso hanno impugnato la predetta delibera, chiedendo la declaratoria di...

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