SENTENZA Nº 202200024 di TRGA - Trento, 27-01-2022

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date27 Gennaio 2022
Published date03 Febbraio 2022
Judgement Number202200024
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 03/02/2022

N. 00024/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2020, proposto dalla società MD S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Sabrina Azzolini in Trento, piazza Dante n. 15, presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale;

nei confronti

Supermercati Poli S.p.a. e Lidl Italia S.r.l., non costituitesi in giudizio;

per l’annullamento

della delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 891 in data 3 luglio 2020, nella parte in cui, nel determinare i Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica, inibisce l’apertura domenicale dei punti vendita della ricorrente siti nei Comuni di Trento e Rovereto, nonché di ogni atto preordinato, presupposto e comunque connesso, ivi incluso, per quanto occorra, il comunicato della Provincia autonoma di Trento n. 2084 in data 11 settembre 2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la legge provinciale trentina 3 luglio 2020, n. 4, è stata introdotta la “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali”. Tale legge, all’art. 1, disponeva come segue: “1. Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest’articolo in relazione all’attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza. 2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La deliberazione può individuare i periodi di apertura degli esercizi, con riferimento alla vocazione turistica dei territori, o specifiche aree dei territori comunali in cui si limita la possibilità di apertura, sempre nel rispetto degli obiettivi del comma 1. 3. La Giunta provinciale entro il 31 ottobre 2020, quale modalità ordinaria, modifica o integra la deliberazione prevista dal comma 2 acquisendo preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali, delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale. 4. In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. 5. Quest’articolo non si applica a: a) i soggetti e le attività indicati dagli articoli 2 e 27, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010); b) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore...

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