SENTENZA Nº 202200015 di TRGA - Trento, 27-01-2022

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date27 Gennaio 2022
Published date01 Febbraio 2022
Judgement Number202200015
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 01/02/2022

N. 00015/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2020 REG.RIC.

N. 00111/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2020, proposto da Consorzio Shop Center Valsugana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Flavio Maria Bonazza in Trento, piazza Ezio Mosna, n. 8;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, piazza Dante n. 15, Trento;

nei confronti

- Baby Store S.r.l. S. Unipersonale, non costituito in giudizio;
- Comune di Pergine Valsugana, non costituito in giudizio;



sul ricorso di registro generale 111 del 2020 proposto da Consorzio Cavalli e Habitat Arredamenti di Cavalli Virginio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Flavio Maria Bonazza in Trento, piazza Ezio Mosna, n. 8;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, piazza Dante n. 15, Trento;

nei confronti

- Macelleria Sighel S.r.l., non costituito in giudizio;
- Comune di Civezzano, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia ed all’occorrenza declaratoria di illegittimità costituzionale, dell’art. 1, commi 1 e 2, della l.p. n. 4/2020,

della deliberazione n. 891/2020 della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, pubblicata in data 03.07.2020, con cui sono stati individuati i Comuni ad elevata densità turistica e di attrazione commerciale/turistica nei quali è ammessa l’apertura degli esercizi commerciali anche nelle giornate domenicali e festive;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021 del Presidente del T.R.G.A. di Trento, come modificato dal decreto n. 18 del 20 settembre 2021 e dal decreto n. 1 del 11 gennaio 2022, e, per quanto non diversamente disposto, il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 il Consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori: avvocato Flavio Maria Bonazza, per i ricorrenti, e avvocato Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la legge provinciale trentina 3 luglio 2020, n. 4 e s.m., è stata introdotta la “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali”. Tale legge, al suo articolo 1, disponeva quanto segue: “Art. 1 Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali. 1. Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest’articolo in relazione all’attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza. 2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La deliberazione può individuare i periodi di apertura degli esercizi, con riferimento alla vocazione turistica dei territori, o specifiche aree dei territori comunali in cui si limita la possibilità di apertura, sempre nel rispetto degli obiettivi del comma 1. 3. La Giunta provinciale entro il 31 ottobre 2020, quale modalità ordinaria, modifica o integra la deliberazione prevista dal comma 2 acquisendo preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali, delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale. 4. In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. 5. Quest’articolo non si applica a: a) i soggetti e le attività indicati dagli articoli 2 e 27, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010); b) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate; c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali; d) gli impianti di distribuzione automatica di carburante; e) le ulteriori attività individuate dalla Giunta provinciale. 6. La violazione di quest’articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro e contestualmente con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sette giorni; in caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata. Per l’applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 nonché l’adozione della sanzione amministrativa accessoria spettano al comune territorialmente competente. Le somme riscosse ai sensi di questo comma sono introitate nel bilancio del comune competente. 6 bis. In prima...

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