SENTENZA Nº 202108467 di Consiglio di Stato, 16-12-2021

Presiding JudgeNOCCELLI MASSIMILIANO
Date16 Dicembre 2021
Published date21 Dicembre 2021
Judgement Number202108467
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 21/12/2021

N. 08467/2021REG.PROV.COLL.

N. 05406/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5406 del 2021, proposto dalla società Ars Radiologica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Santa Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi, Vincenzo Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;
Comune di Ruffano, Comune di Castrignano de' Greci, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 784/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Santa Chiara s.r.l. e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. Umberto Maiello e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Istituto Santa Chiara S.r.l., titolare di un centro diagnostico nel Comune di Castrignano dei Greci, accreditato istituzionalmente e convenzionato con la ASL di Lecce nella branca specialistica ambulatoriale della diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, TAC e RMN, ha impugnato – formulando altresì istanza risarcitoria – la determinazione della Regione Puglia n. 103/2019 del 29.4.2019 con cui venivano concessi, con un unico provvedimento, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale alla società ARS Radiologica S.r.l., struttura sanitaria privata con sede in Ruffano, per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con uso di grandi macchine (1 TAC e 1 RMN da 1,5 Tesla), in aggiunta all’accreditamento già posseduto da tale struttura per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza uso di grandi macchine.

Deve precisarsi che la detta società, ARS Radiologica s.r.l. all’esito di un pregresso contenzioso, definito da questa Sezione con la sentenza n. 4190/2016 (e in sede di ottemperanza dalla sentenza n.1827/2018), aveva conseguito il parere di compatibilità all’installazione delle suddette apparecchiature di cui alla determinazione n. 38 del 27 febbraio 2017, che escludeva, al contempo, espressamente la possibilità di conseguire l’accreditamento per saturazione del relativo fabbisogno.

In forza di tale parere veniva rilasciata dal Comune di Ruffano, in data 28.7.2017, l’autorizzazione alla realizzazione del programmato ampliamento mediante installazione di 2 grandi macchine (1 TAC e 1 RM).

Con la mentovata determinazione della Regione Puglia n. 103/2019, oggetto di impugnativa in prime cure, la Regione Puglia dava rilievo al mutamento del quadro normativo e, in particolare, alla L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 che, innovando rispetto al pregresso quadro normativo, prevedeva, nella versione ratione temporis applicabile, cioè precedente alla modifica di cui alla L.R. 30 novembre 2019 n. 52, che “3. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate”.

In sintesi, nella declinazione del nuovo principio normativo la Regione dava rilievo al fatto che, nel caso di strutture già accreditate, le modifiche in ampliamento - inclusa quella qui in rilievo alla stregua di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della medesima legge - erano dispensate dall’apprezzamento sulla funzionalità delle implementazioni infrastrutturali rispetto agli indirizzi della programmazione regionale.

E proprio contro questo automatismo abilitativo si poneva il nucleo principale delle contestazioni mosse dall’Istituto Santa Chiara S.r.l. con l’atto introduttivo del presente giudizio.

1.1. Ars Radiologica S.r.l., da parte sua, dopo aver eccepito l’infondatezza del ricorso principale, proponeva ricorso incidentale, poi integrato da motivi aggiunti, impugnando la determinazione della Regione Puglia n. 91/2010 con cui era stato concesso l’accreditamento istituzionale all’Istituto Santa Chiara S.r.l. per la diagnostica per immagini con uso di g.m. (1 TAC e 1 RMN da 1,5 Tesla), lamentando la mancata disponibilità dell’immobile e la saturazione già a quella data del relativo fabbisogno.

1.2. Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, contestando sia il ricorso principale che quello incidentale e chiedendo il rigetto delle domande.

2. Con sentenza n. 784/2021, il TAR per la Puglia ha accolto il ricorso principale nella parte relativa all’azione di annullamento e, per l’effetto, ha annullato la determinazione regionale n. 103/2019, respingendo al contempo la domanda risarcitoria; il giudice di prime cure ha, poi, dichiarato irricevibile il ricorso incidentale.

2.1. Segnatamente, il TAR ha, anzitutto, evidenziato che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 12 marzo 2021, era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, L.R. n. 9/2017, nella versione, non applicabile al caso di specie, derivante dalla modifica di cui alla L.R. n. 52/2019. L’art. 49 della L.R. n. 52/2019 aveva, infatti, modificato il comma 3 dell’art. 19, prevedendo che l’eccezione alla regola della programmazione regionale si verificasse in tre casi, tra i quali, per quanto qui di interesse, quello della “3.1. (…) autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.)”.

2.2. Pur non essendo sottoposta all’attenzione della Corte la versione dell’articolo 19 citato, qui applicabile ratione temporis, il TAR...

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