SENTENZA Nº 202105437 di Consiglio di Stato, 24-06-2021
Presiding Judge | VOLPE CARMINE |
Date | 24 Giugno 2021 |
Published date | 19 Luglio 2021 |
Judgement Number | 202105437 |
Court | Council of State (Italy) |
N. 05437/2021REG.PROV.COLL.
N. 07573/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7573 del 2018, proposto da
Associazione Culturale Assalam di Cantù, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Della Valle, Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Merulana 234;
contro
Comune di Cantù, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Bottinelli e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cicerone n. 44;
nei confronti
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Aedes Costruzioni S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Seconda, n. 2018/2018, resa tra le parti e concernente: ordinanza comunale di ingiunzione della cessazione della destinazione d’uso d’immobile a luogo di culto e atto di accertamento di inottemperanza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cantù;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Aedes Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Latorraca e Massimo Bottinelli in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Aedes Costruzioni S.r.l. (ora Aedes Costruzioni S.r.l. in liquidazione) era proprietaria di un...
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