SENTENZA Nº 202103737 di Consiglio di Stato, 20-04-2021

Presiding JudgeDE FRANCISCO ERMANNO
Date20 Aprile 2021
Published date12 Maggio 2021
Judgement Number202103737
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 12/05/2021

N. 03737/2021REG.PROV.COLL.

N. 01277/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2021, proposto dal sig. Campana Ciro, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Liccardo, con domicilio digitale presso il medesimo in difetto di elezione di domicilio fisico in Roma;

contro

Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti

sig. Cirillo Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte, con domicilio digitale presso il medesimo in difetto di elezione di domicilio fisico in Roma;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) del 21 gennaio 2021, n. 467, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Luigi Cirillo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021, svoltasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, e uditi per le parti gli avvocati Federico Liccardo ed Orazio Abbamonte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, il sig. Ciro Campana, primo dei non eletti della lista della Lega, impugnava il verbale di proclamazione degli eletti del 12 ottobre 2020 dell’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania, unitamente al verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale di attribuzione dei seggi, per denunciare l’erronea interpretazione dell’art. 7, comma 5, lett. e), della legge regionale della Campania n. 4 del 27 marzo 2009 da parte dell’Ufficio Centrale Regionale, la quale avrebbe determinato l’illegittima attribuzione di un seggio alla lista Movimento Cinque Stelle che, secondo la tesi interpretativa propugnata col ricorso, sarebbe spettato alla lista della Lega e, quindi, al ricorrente medesimo.

Con la sentenza n. 467 del 21 gennaio 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione seconda) respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado il ricorrente ha interposto appello.

Ha resistito in giudizio il controinteressato, sig. Luigi Cirillo.

Le parti hanno prodotto memorie e repliche.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2021 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Le parti controvertono della corretta interpretazione della disposizione della legge elettorale regionale della Campania, n. 4/2009, sull’assegnazione dei seggi tra le liste.

2. - Sotto il profilo definitorio, secondo la legge regionale elettorale le liste di candidati presentate in ciascuna provincia (“liste provinciali”) individuate dal medesimo contrassegno formano, a livello regionale, un “gruppo di liste” (art. 3, comma 3, l.r. n. 4/2009); i gruppi di liste collegati allo stesso candidato alla carica di Presidente formano, a loro volta, una “coalizione di liste” (art. 3, comma 4, l.r. n. 4/2009).

3. - La ripartizione dei seggi tra le liste provinciali è regolata dall’art. 7, comma 5, della l.r. n. 4/2009, in base al quale l’Ufficio Centrale Regionale:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

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