SENTENZA Nº 202102763 di TAR Lazio - Roma, 16-02-2021

Presiding JudgeSCALA DONATELLA
Date16 Febbraio 2021
Published date05 Marzo 2021
Judgement Number202102763
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 05/03/2021

N. 02763/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13528/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13528 del 2014, proposto da
Silvia Cassanelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Carlini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia,86;

contro

Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Soc Immobiliare Focene Tre A Rl, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Claudia Ioannucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Maria Adelaide, 12;

per l'annullamento

per l'annullamento

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

- del permesso di costruire n. 32 del 17 ottobre 2013, con il quale il Comune di Fiumicino ha autorizzato la società immobiliare Focene Tre all’esecuzione delle seguenti opere: “demolizione di n. 3 edifici regolarizzati con concessione edilizia n. 359/s/2011 e realizzazione, ai sensi dell’art. 4 L.R. 21/09 e ss.mm.ii., di un edificio residenziale plurifamiliare, sviluppato su un piano terra con 20 garage un piano primo con dieci unità residenziali, un piano secondo con dieci unità residenziali e un piano sottotetto adibito a soffitta, su un terreno distinto in catasto al foglio 728, particelle 25-70-360, sito in località Focene, Viale di Focene n. 380-382;

- della comunicazione di diniego prot. 63211 del 2 settembre 2014, con la quale il Comune di Fiumicino non accoglieva l’istanza di intervento in autotutela con riferimento all’atto di rilascio del permesso di costruire n. 32 del 2013 presentata dalla ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino e di Soc Immobiliare Focene Tre A Rl;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021 il dott. Marco Bignami Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 13 ottobre 2014 e ritualmente depositato la ricorrente, proprietaria di un fondo sito in Fiumicino, viale di Focene n. 384, ha impugnato il permesso di costruire n. 32 del 2013, rilasciato dal Comune alla controinteressata Focene Tre srl, e relativo alla edificazione di un immobile residenziale presso il fondo contiguo.

In particolare, la controinteressata ha ottenuto il titolo abilitativo, al fine della demolizione di tre immobili preesistenti, e sanati, e della ricostruzione di un’unica palazzina a due piani, ospitante 20 unità immobiliari e 20 garage.

A tale scopo, è stata applicata la legge della Regione Lazio n. 21 del 2009, dedicata al cd. piano casa, che, come è noto in sviluppo della normativa statale di principio, permette le demo-ricostruzioni con ampliamenti volumetrici, in deroga alla normativa urbanistica ed edilizia.

I lavori si sono conclusi nel 2016.

La ricorrente articola tre motivi di ricorso: a) violazione del regime delle inderogabili distanze prescritte dal D.M. n. 1144 del 1968, nonché dal PRG; b) violazione della legge regionale n. 21/09, del PRG e del regolamento edilizio; c) violazione del PRG e dell’art. 8 del DM n. 1144/68, perché l’altezza dell’edificio non rispetterebbe i limiti massimi previsti da tali fonti.

Si sono costituiti il controinteressato ed il Comune, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale ha disposto CTU ed assegnato in seguito la causa in decisione, dopo avere ordinato anche un supplemento di istruttoria al consulente.

DIRITTO

1.Il Tribunale premette che il ricorso è tempestivo, posto che la ricorrente si è posta nelle condizioni di percepire il vizio dell’atto solo a seguito dell’accesso alla documentazione ed ai progetti ad esso relativi, avvenuto il 3 luglio 2014.

La controinteressata deduce che i lavori sono iniziati il 5 giugno del 2014 e hanno proseguito rapidamente, tanto che già il 20 giugno la ricorrente avrebbe dovuto percepire, sulla base di essi, la violazione del regime delle distanze.

Tuttavia, benché si sia affermato che in linea di principio il termine per dedurre tale vizio decorra dalla data di inizio dei lavori (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 962 del 2010), è anche vero che, perlomeno nelle ipotesi in cui la violazione delle distanze sia minima (come subito si vedrà, è il caso dell’odierno giudizio), solo la consultazione dei progetti a seguito di accesso, ovvero lo sviluppo dell’opera in concreto può consentire di prenderne contezza (nel senso che il dies a quo per ricorrere, in caso di violazione delle distanze, decorra non dall’inizio dei lavori, ma dal loro svolgimento, attinendo al quomodo della costruzione, Cons. Stato, sez. II, n...

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