SENTENZA Nº 202102240 di Consiglio di Stato, 04-03-2021

Presiding JudgeFRATTINI FRANCO
Date04 Marzo 2021
Published date15 Marzo 2021
Judgement Number202102240
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 15/03/2021

N. 02240/2021REG.PROV.COLL.

N. 06507/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6507 del 2020, proposto dalla Farmacia Moscioni e Cantarini della Dott.ssa Cantarini Rosa & C. S. n. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Quintino Lombardo, Silvia Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Quintino Lombardo in Roma, via Tacito n. 41;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie n.34;

nei confronti

del Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Sanitaria Unica Regionale- Asur Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marisa Barattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, Farmacia Bellocchi Snc di Giuseppe Rosati e Patrizia Sciarresi non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 415/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Comune di Fano e dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale- Asur Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021, svolta in modalità da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il mezzo qui in rilievo l’appellante chiede la riforma, previa sospensione della relativa esecutività, della sentenza n. 415/2020 del 30 giugno 2020 con cui il TAR per le Marche ha respinto il ricorso proposto avverso la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1/2020 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto la “Soppressione e chiusura del dispensario farmaceutico ubicato in località Bellocchi del Comune di Fano - L.R. n. 4/2015 e art. 6 comma 7 Regolamento n. 2/2019”, nonché avverso gli atti presupposti e connessi, ivi inclusi il Regolamento della Regione Marche n. 2/2019 del 15-4-2019, nella parte in cui, all’art. 6, assegna alla Giunta Regionale il potere di sopprimere i dispensari farmaceutici in attività, e i pareri favorevoli alla soppressione del dispensario di Bellocchi.

2. Vale premettere che la chiusura del dispensario, già in passato deliberata ed oggetto di una tortuosa vicenda giudiziaria, trae oggi alimento dalla istituzione della sede farmaceutica n. 14 nella frazione Bellocchi, di recente aperta a seguito di concorso straordinario, cui si è affiancata una farmacia aggiuntiva /eccedentaria nel centro commerciale Fano Center di via Einaudi ai margini della località Bellocchi, ai sensi dell’art. 1 bis della L. n. 475/1968, come novellato dall’art. 11 del D. L. n. 1/2012.

2.1. Tanto in affermata esecuzione del nuovo quadro normativo e segnatamente dell’art. 22, comma 4 bis, della legge regionale n. 4/2015, aggiunto dall’art. 34 della legge regionale n. 8/2019, che testualmente recita: “4 bis. Nelle zone in cui è prevista una farmacia convenzionata, i dispensari eventualmente presenti sono soppressi a decorrere dall’apertura della farmacia medesima”.

Si è, invero, ritenuto che, se in una zona individuata dal Comune è prevista una sede farmaceutica in luogo di un dispensario, quest’ultimo debba essere soppresso e chiuso, in quanto la farmacia fornisce un maggior servizio per gli orari e i turni ai cittadini.

2.2. Nel caso di specie la Regione ha registrato sia l’intervenuta apertura nella “stessa località di Bellocchi di Fano” della farmacia aggiuntiva presso il Centro commerciale, sia ancor di più l’apertura al pubblico della Farmacia Bellocchi SNC, “per cui il servizio farmaceutico sicuramente in questo periodo non è stato ridotto”. Anche a seguito e per effetto dei pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria sono state inoltre escluse difficoltà di accesso al servizio farmaceutico da parte dei cittadini fragili (popolazione più anziana e con difficoltà di deambulazione) così come non è prevista, a differenza delle farmacie, la trasformazione in “soprannumeraria”.

3. Il giudice di prime cure disattendeva tutte le censure compendiate nel ricorso.

Da qui la proposizione del mezzo oggi in rilievo con il quale l’appellante deduce:

a) l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha rilevato la nullità assoluta per difetto d’attribuzione del provvedimento regionale dal momento che della sopravvenuta riforma della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, di cui all’art. 11 della D. L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, la competenza in materia d’istituzione e dunque di soppressione dei dispensari farmaceutici, di cui all’art. 1 della legge n. 221/1968...

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