SENTENZA Nº 202100784 di TAR Puglia - Lecce, 05-05-2021

Presiding JudgeMANGIA ANTONELLA
Date05 Maggio 2021
Published date24 Maggio 2021
Judgement Number202100784
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
Pubblicato il 24/05/2021

N. 00784/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00991/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 991 del 2019 proposto da
Istituto Santa Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi e Vincenzo Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Ruffano (LE), in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

di: Ars Radiologica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

- della Det. Dir. S.G.O. Regione Puglia n. 103 del 29.4.2019, recante accreditamento istituzionale della società Ars Radiologica s.r.l., per l'attività di Diagnostica per Immagini con uso di g.m. in aggiunta a quello per l'attività di RX tradizionale;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare:

- della Det.Dir. S.G.O. Regione Puglia n. 38/2017 recante parere regionale di compatibilità ai fini dell'autorizzazione all'installazione di g.m. presso la struttura di Ruffano;

- dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Ruffano con nota prot. n. 10818 del 26.7.2017;

- di qualsiasi atto con cui la Regione Puglia abbia dato disposizioni in merito alla ASL di Lecce e/o qualsivoglia atto o indicazione presupposta, consequenziale o connessa, riguardante la regolamentazione del rapporto tra la suddetta ASL e Ars Radiologica s.r.l. in conseguenza dell'accreditamento rilasciato;

per l'accertamento dei limiti e condizioni di legge che consentono la realizzazione in ampliamento e l'accreditamento di nuove attività di specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con uso di g.m. TAC e RMN presso strutture preesistenti, già autorizzate e accreditate per la diversa attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza uso di g.m. (Radiologia tradizionale);

nonché per la condanna della Regione Puglia, ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 34, co.1, lett. c), c.p.a., all'adozione di modalità e criteri conformi a quelli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, nonché di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private previa verifica di compatibilità col fabbisogno definito dalla programmazione regionale per prestazioni rese con uso di g.m TAC e RMN;

per il risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente principale a causa dell'errato rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore di Ars Radiologica s.r.l.

B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ars Radiologica s.r.l. il 10 settembre 2019 e integrato da motivi aggiunti depositati l’8 novembre 2019:

- della determina regionale 1.4.2010 n. 91 che ha rilasciato alla ricorrente principale l'accreditamento istituzionale per l'uso di 1 TAC e 1 RMN g.m.;

- delle verifiche di compatibilità del 18.1.2007 per la TAC e del 26.11.2007 per la RMN rilasciate dalla Regione in relazione alle istanze di realizzazione di struttura destinata all'attività di Diagnostica per immagini con l'uso di grandi macchine nel comune di Castrignano dei Greci.


Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti a quest’ultimo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Ars Radiologica s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Andrea Vitucci nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1) Con il ricorso principale viene impugnata, dall’Istituto Santa Chiara s.r.l. (di seguito per brevità “ISC”), la determinazione Regione Puglia n. 103 del 29 aprile 2019, pubblicata sul BURP del 2 maggio 2019 (all. 1 ricorso), con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale al soggetto controinteressato, cioè la struttura sanitaria privata denominata Ars Radiologica s.r.l. (di seguito per brevità “Ars”), con sede in Ruffano (LE), per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con uso di grandi macchine (g.m.) – 1 TAC e 1 RMN da 1,5 Tesla –, in aggiunta all’accreditamento già posseduto da tale struttura per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza uso di g.m. (Radiologia tradizionale).

2) Espone all’uopo la società ricorrente principale che:

- a) è titolare di un centro diagnostico sito nel Comune di Castrignano dei Greci (LE), nel D.S.S. di Maglie, accreditato istituzionalmente e convenzionato con la ASL Lecce nella branca specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con uso di grandi macchine TAC e RMN – nella specie, 1 TAC e 1 RMN da 1,5 Tesla –, giusta Det. Dir. Regione Puglia n. 91 del 1.4.2010 di accreditamento e previa verifica positiva di compatibilità col...

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