SENTENZA Nº 202100645 di Consiglio di Stato, 10-12-2020

Presiding JudgeMONTEDORO GIANCARLO
Date10 Dicembre 2020
Published date21 Gennaio 2021
Judgement Number202100645
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 21/01/2021

N. 00645/2021REG.PROV.COLL.

N. 05748/2014 REG.RIC.

N. 05812/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5748 del 2014, proposto da
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

GESESA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A;

nei confronti

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO, MONICA LUONGO, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 5812 del 2014, proposto da
GESESA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A;

contro

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO, MONICA LUONGO, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 5748 del 2014, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Seconda) n. 974 del 2014;

quanto al ricorso n. 5812 del 2014, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Seconda) n. 974 del 2014;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Fabio Tortora dell’Avvocatura Generale dello Stato e l’avvocato Eugenio Bruti Liberati in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.‒ La società GESESA S.P.A. (di seguito: “la Società”) ‒ gestore del servizio idrico integrato sulla base di convenzioni stipulate con tredici Comuni della provincia di Benevento, ricadenti nell’ATO 1 “Calore Irpino” ‒ impugnava sotto svariati profili i seguenti atti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito: “l’Autorità”): i) la deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012, recante l’approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013, ai sensi dell’art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo risultante all’esito del referendum abrogativo dichiarato ammissibile con sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2011; ii) la deliberazione 88/2013/R/IDR con i relativi Allegati 1 e 2; iii) i tools di calcolo pubblicati dall’Autorità e gli atti connessi, ivi incluse, per quanto occorrer possa, le richiamate deliberazioni 108/2013/R/IDR e 109/2013/R/IDR; iv) la deliberazione 459/2013/R/IDR, recante l’integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario.

2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza n. 974 del 2014, accoglieva in parte la domanda di annullamento.

3.‒ Avverso la predetta sentenza proponevano appello sia la Società, sia l’Autorità, ciascuna in relazione alle statuizioni di reciproca soccombenza.

4.‒ Con ordinanza n. 4828 del 22 ottobre 2015, questa Sezione del Consiglio di Stato ‒ «Considerato che: occorre preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza; negli appelli iscritti ai numeri 5890/2014 e 5940/2014 del Ruolo Generale, rispettivamente proposti dal Codacons e dall’Associazione Acqua Bene Comune Onlus e Federconsumatori, questo Consiglio di Stato, per assicurare la completezza dell’istruttoria ai fini di un compiuto sindacato giudiziale esterno, sub specie di non manifesta illogicità, sull’attendibilità e ragionevolezza tecnica della voce tariffaria relativa alla copertura degli oneri finanziari, onde valutarne la conformità al vigente assetto normativo quale scaturito dall’esito referendario, non potendo tale componente tariffaria più essere improntata al criterio «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», bensì al criterio, diverso e più restrittivo, della copertura integrale dei costi (segnatamente, per quanto qui rileva, dei costi del capitale proprio investito), ha ritenuto la necessità di disporre consulenza tecnica d’ufficio; rispetto al presente giudizio la decisione degli appelli n. 5890/2014 e 5940/2014 assume, sotto il profilo economico e sostanziale, una rilevanza pregiudiziale di natura non solo logica, ma anche tecnico-giuridica, in quanto l’eventuale dichiarazione di illegittimità del criterio di calcolo del capitale investito, travolgendo una voce centrale del metodo tariffario determinato dall’AEEG, produrrebbe una evidente alterazione dell’equilibrio economico che la tariffa intende assicurare; l’eventuale caducazione del criterio di calcolo del costo del capitale avrebbe, di conseguenza, un significativo impatto anche sulle altre voci tariffarie oggetto di specifica contestazione nel presente giudizio, in quanto per stabilire se tali voci rispettino il principio di integrale copertura dei costi (c.d full cost recovery) o se, al contrario, diano surrettiziamente luogo ad una forma di remunerazione del capitale investito, la valutazione delle diverse componenti tariffarie, nonostante la loro formale autonomia non può che avvenire secondo una prospettiva globale ed unitaria; tale rapporto di interdipendenza emerge, fra l’altro, dalla stessa formulazione dei quesiti sottoposti al consulente tecnico d’ufficio (cfr. in particolare il secondo quesito, in cui si fa anche riferimento ad una eventuale duplicazione di fattori di rischio già considerati in altre parti della deliberazione in questione); esiste, pertanto, un rapporto di dipendenza-consequenzialità tra la decisione degli appelli riuniti e la decisione della questione relativa alla legittimità del criterio tariffario di calcolo del costo del capitale investito, dovendosi ritenere, come emerge chiaramente dalla formulazione...

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