SENTENZA Nº 202100594 di Consiglio di Stato, 17-12-2020

Presiding JudgePOLI VITO
Date17 Dicembre 2020
Published date20 Gennaio 2021
Judgement Number202100594
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 20/01/2021

N. 00594/2021REG.PROV.COLL.

N. 08193/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2019, proposto dalla società Roenergy a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Marini, Gianalberto Tuzzato e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Andrea Manzi e Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

nei confronti

Unicredit Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 9156 del 10 luglio 2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. e della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Francesco Saverio Marini, Andrea Sticchi Damiani, Luciano Mariani e Chiara Drago che hanno partecipato alla discussione ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso principale proposto dinanzi al T.a.r. Lazio, Sede di Roma (R.G. n. 2720/2017), la società Roenery a r.l. impugnava la determinazione del G.S.E. del 24 gennaio 2017, recante la decadenza dalla tariffa incentivante del secondo conto energia nei confronti della stessa ditta - beneficio a suo tempo concesso in data 17 ottobre 2011, per l’impianto fotovoltaico ubicato in via Bagnacavallo n. 1433 nel tenimento del comune di Pincara (Rovigo) - per due autonome ragioni:

i) la ditta non aveva provato che i lavori si erano conclusi alla data del 31 dicembre 2010 (come richiesto dall’art. 2-sexies d.l. 25 gennaio 2010, n. 3), in ragione della documentazione fotografica allegata alla richiesta di ammissione ai benefici e delle risultanze del sopralluogo eseguito in data 31 ottobre 2014, nel corso del quale veniva assodato l’utilizzo di cavi non in commercio nel 2010;

ii) l’insussistenza di idoneo titolo autorizzativo, alla luce delle difformità riscontrate, per un verso, tra la potenza assentita e quella riportata nella richiesta di ammissione agli incentivi e, per altro verso, tra il soggetto destinatario della citata autorizzazione e il “soggetto responsabile” dell’impianto).

In particolare, il Gestore riteneva accertate le violazioni rilevanti di cui alle lettere a) (“presentazione di dati non veritieri”), d) (“inefficacia del titolo autorizzativo”) e j) (“insussistenza dei requisiti di qualificazione dell’impianto”), dell’all. 1 al d.m. 31 gennaio 2014, in ragione dell’assenza di prove in ordine alla conclusione dei lavori nel termine del 31 dicembre 2010 e delle asserite criticità rilevate sul titolo autorizzativo.

1.1. Con due atti di motivi aggiunti veniva inter alia impugnata la nota prot. P20170080872 del 30 dicembre 2017 del Gestore, recante la conseguente richiesta nei confronti della medesima società di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti per un importo complessivo di € 2.135.415,27.

2. Il T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, con la sentenza n. 9156 del 10 luglio 2019:

a) ha respinto il primo motivo incentrato sulla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 attesa la natura vincolata della decadenza;

b) ha respinto il secondo motivo incentrato sulla erroneità della istruttoria in relazione alla individuazione della data di ultimazione dell’impianto;

c) ha respinto il quarto e il quinto motivo, incentrati sulla errata applicazione della novella recata dall’art. 1, comma 960, l. n. 205 del 2017 all’art. 42 d.lgs. n. 28 del 2011 e sulla violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990;

d) ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il terzo motivo con cui si contestava la seconda autonoma causa di decadenza;

e) ha respinto il primo atto di motivi aggiunti:

e1) nella parte in cui lamenta l’invalidità derivata del provvedimento di recupero;

e2) per tardività, nella parte in cui introduce una nuova censura avverso il provvedimento di decadenza (incentrata sul c.d. collaudo a vuoto eseguito il 29 dicembre 2010) comunque inidonea a sopperire alla assenza di documentazione fotografica;

e3) per tardività, nella parte in cui introduce una nuova censura avverso la decadenza, contestando che il Gestore non abbia proceduto allo scorrimento al successivo conto energia;

f) ha respinto il secondo atto di motivi aggiunti:

f1) nella parte in cui afferma la necessaria...

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