SENTENZA Nº 202100339 di Consiglio di Stato, 15-10-2020

Presiding JudgeSANTORO SERGIO
Date15 Ottobre 2020
Published date11 Gennaio 2021
Judgement Number202100339
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 11/01/2021

N. 00339/2021REG.PROV.COLL.

N. 06801/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6801 del 2018, proposto da
Tancredi Saverio Abenavoli, Jean Claude Binucci, Fiorella Cotroneo, Nicholas Iain Crompton, Michele D'Apollo, Antonio Di Masi, Lucio Domanico, Stefania Fazio, Pasquale Gaudiano, Maria Gerbino, Francesco Grioli, Maria Ienuso, Mario Ingallinella, Emanuele Lancellotti, Gaetano Lillo, Rosa Lillo, Maria Magneti, Enzo Massidda, Monica Maria Minacapilli, Gabriele Minosa, Emiliano Natella, Paolo Pasquadibisceglie, Livio Pedretti, Urbano Petrarca, Marcello Pirrello, Stefano Pisano, Antonio Pompa, Paolo Sereni, Rosa Lina Sgaraglino, Noemi Claudia Wasiuchnik, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Stanca e Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 06547/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Buonanno e dello Stato Paola De Nuntis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti deducono:

- di appartenere alla categoria degli Insegnanti Tecnico – Pratici - ITP, con diplomi relativi a classi di concorso della Tabella B del DPR n. 19/2016 e di cui già all’Allegato C al DM n. 39/1998 rispetto a cui il MIUR non ha mai attivato alcun percorso abilitante “ordinario”;

- di essere stati esclusi dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 85/18, cui potevano prendere parte soltanto i docenti ITP inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e nella II fascia della Graduatorie di Istituto alla data del 31.05.2017; requisito non posseduto dagli odierni ricorrenti.

Gli istanti, ritenendo ingiusta ed illegittima la propria esclusione dalla procedura concorsuale per cui è causa e vedendosi preclusa la possibilità di presentare telematicamente l’istanza di partecipazione attraverso il sistema all’uopo predisposto dal MIUR, “Istanze on line”, hanno impugnato in primo grado il decreto ministeriale n. 995 del 15/12/2017 e il decreto del Direttore Generale n. 85 del 01.02.2018, nella parte in cui prevedono, tra i requisiti di ammissione, che «Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017», nonché prescrivono che i candidati debbano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante il sistema telematico POLIS predisposto dal MIUR, impedendo di prendere in considerazione le domande presentate in modalità cartacea, con conseguente aprioristica esclusione dei candidati ritenuti privi dei requisiti di partecipazione.

2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, al fine di resistere al ricorso.

3. Il Tar, a definizione del giudizio, ha rigettato il ricorso, escludendo il possesso in capo ai ricorrenti dei requisiti di partecipazione al concorso per cui è causa,

4. I ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza di prime cure, denunciandone l’erroneità con l’articolazione di plurimi motivi di impugnazione, suscettibili di trattazione congiunta, in quanto oggettivamente connessi.

In particolare, gli appellanti hanno dedotto che:

- non era stato previsto alcun percorso di abilitazione ordinamentale per gli insegnanti tecnico-pratici che consentisse loro di conseguire un titolo abilitativo e, quindi, di iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

- pertanto, l’impossibilità oggettiva di conseguire l’abilitazione doveva giustificare l’ammissione al concorso dei docenti ITP, a prescindere dal possesso del titolo di abilitazione o dalla iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, come peraltro riconosciuto relativamente al concorso bandito con DDG 105 – 106 – 107 del 2016, anch’esso originariamente riservato ai soli docenti titolari di ulteriore abilitazione;

- l’esclusione nel caso di specie dei docenti ITP risultava del tutto irragionevole e violativa dei precetti costituzionali in materia di concorsi pubblici, visto che, anche in base alle pronunce della Corte Costituzionale e della giustizia amministrativa richiamate dal TAR nella Sentenza impugnata, eventuali limiti alla partecipazione a concorsi pubblici dovrebbero basarsi su motivi eccezionali a tutela di significativi interessi pubblici;

- nel caso di specie, invece, tali motivi sussistevano ma a tutela dell’ampliamento e non del restringimento del numero di docenti da ammettere alla procedura concorsuale, tenuto conto, altresì, della natura pubblica (ordinaria) e non riservata del concorso in questione, nonché dell’esigenza di eliminazione del precariato riferibile – anziché soltanto ad alcuni docenti all’interno della medesima categoria - a tutti gli interessati, in possesso del titolo di base;

- alla stregua di quanto statuito da questo Consiglio con la sentenza n. 3544 dell’11.6.2018, l’oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari avrebbe dovuto giustificare la partecipazione degli insegnanti de quibus ai concorsi pubblici richiedenti l’abilitazione;

- la titolarità di diploma già utile all’insegnamento nelle classi di concorso della Tabella C al DM 39/1998 avrebbe dovuto legittimare la partecipazione agli attuali concorsi per il reclutamento del personale docente nelle nuove classi di concorso della Tabella B allegata al DPR 19/16, in cui sono confluite le classi di concorso della Tabella C; con l’effetto di dovere riconoscere, in base al quadro normativo di riferimento, il pieno valore abilitante di tali diplomi se conformi alle prescrizioni della Tabella C e dell’attuale Tabella B;

- gli odierni appellanti sarebbero stati discriminati rispetto a chi fosse inserito in GAE o in II fascia di G.I. entro il 31 maggio 2017, avendo comunque ottenuto il medesimo inserimento in GAE o II fascia G.I. (o comunque un provvedimento giudiziale che ne disponesse l’inserimento) se pur dopo il 31 maggio 2017;

- dovrebbe...

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