SENTENZA Nº 202100082 di TRGA - Trento, 06-05-2021

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date06 Maggio 2021
Published date18 Maggio 2021
Judgement Number202100082
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 18/05/2021

N. 00082/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00030/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2021, proposto da Azienda Agricola Masere S.s. di Daina Giacomo & C., Azienda Agricola Daina Nicola, Azienda Agricola Curti Ezio, Azienda Agricola Capelloni Ettore, Società Agricola Agri Nord S.r.l.s., Società Agricola Agri Euro Best S.r.l. e Azienda Agricola Greenland Società Semplice Agricola in Sigla “Greenland S.s.a.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Mignacca e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale, con sede in Trento, piazza Dante n. 15;
- Provincia Autonoma di Trento - Autorità di Gestione del PSR, non costituitasi in giudizio;

nei confronti

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero della Salute e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2200 del 22 dicembre 2020, pubblicata sul sito istituzionale in data 23 dicembre 2020 avente ad oggetto “Modifica della deliberazione n. 978 di data 8 giugno 2015 avente oggetto riguardante il mantenimento delle superfici a pascolo”, nella parte in cui, per la specie asinina dispone: A) di utilizzare “un coefficiente di conversione in UBA differenziato rispetto agli altri equini ed individuabile, tenendo conto dei diversi fabbisogni foraggeri ampiamente documentati in letteratura nella misura di 0,5 UBA per ogni capo di età superiore ai 6 mesi” ; B) “di procedere ad una completa armonizzazione tra le misure a superficie del PSR e i pagamenti diretti anche per quanto riguarda i coefficienti di conversione in UBA (Unità bovini adulti) per le varie specie e categorie di animali, stabilendo in particolare che ogni variazione in tal senso approvata per lo sviluppo rurale trovi immediata e medesima applicazione anche per i pagamenti diretti”; C) di procedere all’ “adeguamento del PSR finalizzat(o) a recepire le modifiche riguardanti il coefficiente di conversione in UBA degli asini anche all’interno delle misure a superficie del PSR”, non limitando, invece, l’adeguamento alle misure previste dagli art. 28, 29 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 di Trento Versione 7.0., approvato con Decisione della Commissione Europea C(2021) 803 finale del 3.2.2021, nella parte in cui: A) recepisce le indicazioni della delibera di n. 2200 del 22 dicembre 2020; B) comunque lascia inalterato il premio previsto per le misure per le quali la modifica ha effetto;

- del parere del Comitato di Sorveglianza espresso sulla proposta di modifica del PSR ancorché non pubblicato né altrimenti reso noto, e reso nella riunione tenutasi in data 9 dicembre 2020;

- di qualunque atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, del Ministero della Salute e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo”, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi: per la parte ricorrente gli avvocati Gianluca Mignacca e Massimo Cavaleri, per la Provincia autonoma di Trento, l’avvocato Viviana Bassetti, e per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, il Ministero della Salute e l’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura l’avvocato dello Stato Davide Volpe, noti all’ufficio e presenti con collegamento da remoto in videoconferenza per discutere la causa, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Provincia autonoma di Trento (parte resistente) ha approvato la delibera della Giunta Provinciale n. 2200 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della Politica Agricola Comune (PAC) nel periodo 2014/2020” e riguardante il mantenimento delle superfici a pascolo, con la quale, tra l’altro, ha espressamente disposto, relativamente alla specie asinina, di utilizzare “un coefficiente di conversione in UBA (Unità di Bovino Adulto) differenziato rispetto agli altri equini ed individuabile, tenendo conto dei diversi fabbisogni foraggeri ampiamente documentati in letteratura nella misura di 0,5 UBA per ogni capo di età superiore ai 6 mesi”. Nel contempo con il medesimo provvedimento ha rilevato “l’opportunità di procedere ad una completa armonizzazione tra le misure a superficie del PSR e i pagamenti diretti anche per quanto riguarda i coefficienti di conversione in UBA (Unità bovini adulti) per le varie specie e categorie di animali, stabilendo in particolare che ogni variazione in tal senso approvata per lo sviluppo rurale trovi immediata e medesima applicazione anche per i pagamenti diretti”.

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