SENTENZA Nº 202100065 di TRGA - Trento, 22-04-2021

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date22 Aprile 2021
Published date28 Aprile 2021
Judgement Number202100065
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 28/04/2021

N. 00065/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpiero Luongo e Valeria Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianpiero Luongo in Trento, via Serafini n. 9;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Trento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

per l’annullamento

- del provvedimento della Questura di Trento, Ufficio Amministrativo Contabile, prot. informatico -OMISSIS-, notificato in pari data,

- del provvedimento di diniego in autotutela della Questura di Trento, Ufficio Amministrativo Contabile, prot. -OMISSIS- notificato in pari data,

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale quale anche la nota infraprocedimentale della Questura di Trento, Ufficio Amministrativo Contabile, prot. informatico -OMISSIS-;

e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario maturato e non fruito nel corso dell’anno 2018, con ogni conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al relativo pagamento, maggiorato di interessi legali e rivalutazione, se e in quanto dovuta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo”, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS-, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, il consigliere Cecilia Ambrosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1. Il -OMISSIS-, odierno ricorrente, era dipendente del Ministero dell’Interno, con qualifica di -OMISSIS-, e svolgeva il ruolo di Dirigente presso il -OMISSIS- sino al -OMISSIS-, data in cui è cessato dal servizio per collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.

2. Prima della cessazione il ricorrente è rimasto assente per malattia dal -OMISSIS-. Il giorno precedente al rientro dalla malattia, con domanda di data -OMISSIS-, egli chiedeva di poter fruire, per i rimanenti giorni di lavoro prima della cessazione dal servizio - ossia dal -OMISSIS- (n. 13 giorni) -, dei riposi e del congedo ordinario maturati e non ancora fruiti, tra i quali residuavano 26 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2018 e 26 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2019. Il -OMISSIS- accoglieva tale richiesta imputando 11 giorni di congedo alle ferie maturate per il 2019 e 2 giorni di congedo a quelle maturate nel 2018.

3. Con richiesta del -OMISSIS- il -OMISSIS- faceva istanza di monetizzazione dei 50 residui giorni di ferie da lui non fruiti, di cui 24 relativi al 2018 e 26 relativi al 2019. Con nota del -OMISSIS- il -OMISSIS- comunicava l’avvenuta monetizzazione del congedo relativo al 2019 mentre, quanto al congedo relativo al 2018, sospendeva ogni decisione dando conto di aver formulato uno specifico quesito al competente ufficio interno, con richiamo alle norme e documentazioni ritenute di rilievo per il caso di specie individuate, quanto alle disposizioni normative contrattuali, nell’articolo 9 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, il quale dispone in ordine al rinvio della fruizione del congedo all’anno successivo - nelle circolari del 4 aprile 2019 del 28 maggio 2019 e nella comunicazione dell’Ufficio Gabinetto circa l’assenza di istanza di rinvio da parte del ricorrente.

4. Con provvedimento del -OMISSIS-, infine, il -OMISSIS-, anche sulla scorta della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio T.E.P. e Spese varie - Divisione I del -OMISSIS-, negava definitivamente la monetizzazione del congedo maturato e non fruito nel 2018 in ragione dell’ “assenza di legittimo riporto all’anno successivo a quello di maturazione nel rispetto delle disposizioni contrattuali sulla materia”.

5. A seguito di istanza di provvedere in autotutela, inoltrata dal ricorrente a mezzo del proprio legale il -OMISSIS-, il Questore di Trentocon nota del -OMISSIS- confermava il diniego, precisando le ragioni di tale decisione, ed in particolare rettificando il riferimento normativo applicabile al ricorrente (d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 in luogo del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39) ma ribadendo che “… in forza del combinato disposto delle norme anzidette, la fruizione del congedo ordinario sarebbe dovuta avvenire al massimo entro l’anno successivo a quello di...

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