SENTENZA Nº 202100025 di Consiglio di Stato, 12-11-2020

Presiding JudgeMONTEDORO GIANCARLO
Date12 Novembre 2020
Published date04 Gennaio 2021
Judgement Number202100025
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 04/01/2021

N. 00025/2021REG.PROV.COLL.

N. 00899/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2019, proposto da
Autorità di regolazione dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Eurodifarm s.r.l., DHL Express (Italy) s.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) s.p.a., DHL Supply Chain (Italy) s.p.a., Giorgio Gori s.r.l., Mitsaferans s.r.l. e Mitradiopharma s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Marco Zotta e G. Cesare Rizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Cesare Rizza in Roma, piazza di Spagna n. 15;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 30 ottobre 2018 n. 1195, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a.;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eurodifarm s.r.l., DHL Express (Italy) s.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) s.p.a., DHL Supply Chain (Italy) s.p.a., Giorgio Gori s.r.l., Mitsaferans s.r.l. e Mitradiopharma s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 899 del 2019, Autorità di regolazione dei trasporti propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 30 ottobre 2018 n. 1195, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a., con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Eurodifarm s.r.l., DHL Express (Italy) s.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) s.p.a., DHL Supply Chain (Italy) s.p.a., Giorgio Gori s.r.l., Mitsaferans s.r.l. e Mitradiopharma s.r.l. per l'annullamento

- della delibera ART 15 dicembre 2017, n. 145, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2018”, pubblicata sul sito dell'ART il 26 gennaio 2018;

- del d.P.C.M. 15 gennaio 2018 di approvazione della Delibera ai fini della sua esecutività, acquisito al protocollo dell'ART il 24 gennaio 2018 con n. 587/2018;

- della determina 30 gennaio 2018, n. 12, del Segretario generale dell'ART, recante “Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018”;

- di ogni altro atto presupposto dai, o consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti.

Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa:

“La DHL Express (Italy) S.r.l., la DHL Global Forwarding (Italy) S.p.a., la DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., la Giorgio Gori S.r.l., la Eurodifarm S.r.l., la Mitradiopharma S.r.l., e la MIT Safetrans S.r.l. - società che operano nei mercati del corriere espresso, delle spedizioni di merci e dei servizi di logistica relativi alla distribuzione delle merci - hanno impugnato i seguenti atti con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti - ART ha determinato l’entità del contributo ai suoi oneri di funzionamento per il 2018:

- la delibera ART 15 dicembre 2017, n. 145, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2018”, pubblicata sul sito dell’ART il 26 gennaio 2018;

- il d.P.C.M. 15 gennaio 2018 di approvazione della Delibera ai fini della sua esecutività;

- la determina 30 gennaio 2018, n. 12, del Segretario generale dell’ART, recante “Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2018”.

Queste le censure dedotte:

I. Illegittima inclusione delle Ricorrenti tra i soggetti obbligati al Contributo: violazione e falsa applicazione della sent. della Corte Costituzionale n. 69/2017, dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 e della l. n. 481/1995. Difetto di motivazione;

II. Violazione dei principi di certezza, omogeneità e conoscibilità del quadro normativo: Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento. Perplessità della motivazione dei provvedimenti impugnati. Irragionevolezza manifesta. Contraddittorietà manifesta;

III. Difetto d’istruttoria in relazione all’individuazione del quantum dell’onere contributivo: violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento;

IV. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo dell’arbitrarietà. Violazione dei principi di buon andamento, di prevedibilità regolamentare e di trasparenza dell’azione amministrativa. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

Si è costituita l’ART contestando nel merito le censure dedotte.

All’udienza del 17 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.”

Il ricorso veniva così deciso con la sentenza appellata, redatta nelle forme dell’art. 109 c.p.a..

In essa, il T.A.R. fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla non esigibilità del contributo richiesto in capo all’impresa ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie difese.

Nel giudizio di appello, si sono costituite Eurodifarm s.r.l., DHL Express (Italy) s.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) s.p.a., DHL Supply Chain (Italy) s.p.a., Giorgio Gori s.r.l., Mitsaferans s.r.l. e Mitradiopharma s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - La questione in scrutinio attiene alla disciplina del finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito ART) e all’individuazione dei presupposti oggettivi che ne regolano il detto profilo e, come si vedrà, si dipana in un arco temporale che vede il...

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