SENTENZA Nº 202100008 di Consiglio di Stato, 12-11-2020

Presiding JudgeMONTEDORO GIANCARLO
Date12 Novembre 2020
Published date04 Gennaio 2021
Judgement Number202100008
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 04/01/2021

N. 00008/2021REG.PROV.COLL.

N. 06435/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2018, proposto da
Autorità di regolazione dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

BRT s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Fumagalli, Andrea Manzi e Laura Scambiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 6 giugno 2018 n. 716, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a.;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di BRT s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6435 del 2018, l’Autorità di regolazione dei trasporti propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 6 giugno 2018 n. 716, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a., con la quale è stato in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto da BRT s.p.a. per l'annullamento

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 139/2016 del 24 novembre 2016, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2016, e di ogni atto presupposto e connesso, compresi ove occorra, la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 118/2016 del 12 ottobre 2016, la delibera n. 138/2016 del 24-25 novembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017, nonché la determina del Segretario Generale dell'Autorità n. 13/2017 del 1 febbraio 2017;

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 30.3.2018, per quanto occorrer possa, per l’annullamento

- della delibera dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 75/2017 del 31 maggio 2017, conosciuta dalla ricorrente in data 23 gennaio 2018.

Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa:

“La ricorrente svolge attività di autotrasporto merci per conto terzi e servizi connessi; con atto di ricorso depositato in data 29.3.2017 ha impugnato la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 139/2016, relativa alla determinazione del contributo per l’anno 2017 e le presupposte delibere n. 118/2016 e 138/2016.

La delibera contestata è stata approvata con D.P.C.M. 28.12.2016.

Lamenta la ricorrente:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost;

2) la violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 23 della Costituzione; la deliberazione impugnata violerebbe il citato art. 37 in quanto quest’ultimo non imporrebbe il versamento del contributo anche alle imprese che gestiscono servizi di autotrasporto per conto terzi; in ogni caso, qualora un operatore svolga una molteplicità di attività, il contributo dovrebbe essere calcolato solo sul fatturato dei servizi rilevanti;

3-4) la violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011; l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; la violazione del principio di proporzionalità; la ricorrente contesta l’aliquota fissata per il computo del contributo nonché le esclusioni previste dalla delibera impugnata (in ragione dello stato di liquidazione, assoggettamento a procedura concorsuale ovvero del livello del fatturato dell’impresa interessata).

Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30.3.2018 la ricorrente ha altresì impugnato la delibera n. 75/2017, contestandone l’illegittimità derivata alla luce delle censure già dedotte con il ricorso introduttivo.

Si è costituita l’ART contestando nel merito le censure dedotte.

All’udienza del 22.5.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.”

Il ricorso veniva così deciso con la sentenza appellata, redatta nelle forme dell’art. 109 c.p.a..

In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla non esigibilità del contributo richiesto in capo all’impresa ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie difese.

Nel giudizio di appello, si è costituita BRT s.p.a., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - La questione in scrutinio attiene alla disciplina del finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito ART) e all’individuazione dei presupposti oggettivi che ne regolano il detto profilo e, come si vedrà, si dipana in un arco temporale che vede il susseguirsi di più interventi normativi, giurisprudenziali e regolamentari.

Appare allora utile, se non necessario, procedere ad sintetica ricostruzione del quadro ordinamentale in cui si colloca ART, tenendo presente non l’interezza delle vicende dell’Autorità, ma ponendo a fuoco le due questioni qui rilevanti, ossia l’individuazione delle sue funzioni e delle modalità di finanziamento.

2.1. - Già in sede di istituzione dell’ART, avvenuta con l’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l, 22 dicembre 2011, n. 214, il legislatore ha provveduto a collocare il nuovo soggetto nell’ambito delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e a dare una definizione delle funzioni svolte.

Nella sua versione originaria, il comma 1 dell’articolo 37 del decreto legge n. 201 del 2011 attribuiva al Governo il compito di adottare uno o più regolamenti ex art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di emanare “le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo”. Il...

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