SENTENZA Nº 202013958 di TAR Lazio - Roma, 16-12-2020

Presiding JudgeDANIELE GIUSEPPE
Date16 Dicembre 2020
Published date23 Dicembre 2020
Judgement Number202013958
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 23/12/2020

N. 13958/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05880/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5880 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vivendi S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luisa Torchia, Giuseppe Scassellati Sforzolini, Marco D'Ostuni, Carlo Ferdinando Emanuele, Faella, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marco D'Ostuni in Roma, piazza di Spagna n, 15, come da procure in atti;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mediaset S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Guido Bellitti, Damiano Lipani, Gian Michele Roberti, Marco Serpone, Carlo Edoardo Cazzato, Antonio Catricala', con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna n. 40, come da procura in atti;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera n. 178/17/CONS del 18.4.2017, notificata in pari data a Vivendi, con cui l'Agcom ha concluso che la posizione della stessa Vivendi nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel sistema integrato delle comunicazioni, in ragione delle partecipazioni azionarie detenute in Telecom Italia S.p.A. e Mediaset S.p.A., integra una violazione dell'art. 43 (comma 11) del d.lgs. 31.7.2005, n. 177;

- della comunicazione dell'Agcom del 9.5.2017, avente a oggetto il "riscontro alla comunicazione relativa al procedimento avviato con la delibera n. 654/16/CONS, recante `Avvio del procedimento volto alla verifica della eventuale sussistenza di una violazione dell'art. 43, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177";

- di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vivendi S.A. il 3\7\2020:

della comunicazione dell'Agcom del 2.4.2020, avente a oggetto “cessazione degli effetti delle misure di ottemperanza alla delibera n. 178/17/CONS”;

della comunicazione dell'Agcom del 13.5.2020, avente il medesimo oggetto;

di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente;

nonché per la condanna dell'AGCom a provvedere sulle istanze di Vivendi del 16.3.2020 e 22.4.2020, aventi ad oggetto “Cessazione degli effetti delle misure di ottemperanza alla delibera n. 178/17/CONS”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mediaset S.p.A. e di Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso notificato il 16 giugno 2017 e depositato il successivo giorno 22, Vivendi S.A., società di diritto francese, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la delibera n. 178/17/CONS dell’Agcom datata 18 aprile 2017, con l'Autorità odierna resistente ha constatato che la posizione della ricorrente nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), in ragione delle partecipazioni azionarie detenute in Telecom Italia S.p.A. e Mediaset S.p.A., comporterebbe la violazione dell'art. 43 comma 11 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (Tusmar).

Tale norma recita: “Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.”

2. – In punto di fatto la società ricorrente premette di essere il vertice di un gruppo industriale attivo nel settore dei media e nella creazione e distribuzione di contenuti audiovisivi; di essere, inoltre, il primo azionista di Telecom, in quanto detiene una partecipazione del 23,94% nel capitale di quest’ultima grazie ad acquisti effettuati tra giugno 2015 e dicembre 2016, così risultando –a seguito dell’assemblea degli azionisti di Telecom del 4 maggio 2017- titolare della maggioranza dei seggi nel Consiglio di amministrazione di tale società.

Telecom, a propria volta, è società attiva anche sul mercato dell'accesso all'ingrosso alle reti digitali terrestri per la trasmissione di canali televisivi attraverso la propria controllata Persidera.

In ragione di tale posizione nel capitale sociale di Telecom, con decisione del 30 maggio 2017 (caso M.8465), la Commissione UE ha ritenuto che Vivendi abbia acquisito il controllo di Telecom, ai sensi del Regolamento CE n. 139/2004 in materia di concentrazioni tra imprese, ed a seguito del procedimento la società in questione ha sottoscritto un atto di impegni di cui la Commissione Europea ha preso favorevolmente atto con decisione del 4 settembre 2018.

3. - Il provvedimento impugnato nel presente giudizio origina da un esposto all’Agcom presentato da Mediaset in data 20 dicembre 2016, in cui la odierna controinteressata ha segnalato che, pur senza acquisire il controllo di Mediaset, Vivendi avrebbe violato l’art. 43 comma 11 del TUSMAR, poiché le partecipazioni da essa detenute in Telecom e Mediaset integrerebbero collegamenti ex art. 2359 terzo comma c.c.

La ricorrente continua esponendo che la controinteressata Mediaset è controllata da Fininvest, la quale possiede una partecipazione pari al 38,266% del capitale sociale, e che essa non sarebbe attiva nel SIC né iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione, ma sarebbe titolare della totalità delle azioni di Reti Televisive Italiane – R.T.I. S.p.A. e Publitalia 80 S.p.A., che società, che, invece, sarebbero attive nel SIC e iscritte al detto Registro.

4. – A seguito dell’istruttoria instaurata con delibera n. 654/16/CONS, l’Agcom ha adottato il provvedimento di cui in epigrafe, nel quale ha ritenuto –in sintesi- l’avvenuto superamento delle soglie previste dall’art. 43 comma 11 del TUSMAR per le partecipazioni azionarie di Vivendi in Telecom e Mediaset.

Ciò in quanto:

- “i ricavi conseguiti da Telecom nel 2015 sono circa...

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