SENTENZA Nº 202011554 di TAR Lazio - Roma, 25-09-2020

Presiding JudgeTRICARICO RITA
Date25 Settembre 2020
Published date06 Novembre 2020
Judgement Number202011554
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 06/11/2020

N. 11554/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02070/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bagni Vittoria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Zunarelli e Associati in Roma, via della Scrofa, 64;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, con domicilio eletto in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca, domiciliata presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

degli ordini di introito del Comune di Roma prot. n. 120534 del 16.12.2011, con cui la ricorrente era stata invitata a corrispondere, per l’anno 2011, l’importo di € 25.820,997 e prot. n. 1748, con cui le era stato chiesto il pagamento della somma di € 22.410,01 per il 2009, e degli ordini di introito per l’anno 2010 nella misura di € 21.845,246 e per l’anno 2008 nella misura di € 24.855,01 ed ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

I motivi aggiunti, depositati il 3.11.2012 - dell’ordine di introito di Roma Capitale del 13.07.2012 prot. n. 61207 per l’anno 2012;

II motivi aggiunti, depositati il 21.01.2013 - dell’ordine di introito prot. n. 101951 del 16.10.2012, sempre per l’anno 2012, di annullamento e sostituzione della precedente nota n. 61207;

III motivi aggiunti, depositati il 12.12.2013, dell’ordine di introito per l’anno 2013 prot. 82933 del 22.08.2012;

IV motivi aggiunti, depositati in data 1.04.2015, dell’ordine di introito per l’anno 2014 prot. 155258 del 10.12.2014;

V motivi aggiunti, depositati il 10.03.2016, dell’ordine di introito per l’anno 2015 n. 144441 del 14.12.2015;

VI motivi aggiunti, depositati il 29.07.2016 del “Primo sollecito di pagamento del Canone Demaniale Marittimo” per l’anno 2007 del 27.06.2016 prot. 69777 e degli altri atti di “Primo Sollecito”, sempre del 27.06.2016, prot. 69781, prot. 69782, prot. 69783, rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013 e del 5.05.2016 prot. 47672 per l’anno 2015;

VII motivi aggiunti, depositati il 30.11.2016, dell’ordine di introito dell’8.08.2016 per l’anno 2016, della delibera n. 5 del 26.11.2015 con cui la Commissione straordinaria per la gestione provvisoria del Municipio Roma X ha approvato la nuova scheda di analisi del territorio del Municipio X di Roma Capitale, attribuendo alle aree del Demanio Marittimo di sua competenza il valore di “Alta Valenza Turistica”, della nota n. 244171 del 5.05.2015 con cui la Regione Lazio ha invitato il Municipio X a procedere all’adozione di nuova scheda di analisi del territorio municipale, della determina della Regione Lazio n. A022994 del 9.04.2013 avente ad oggetto “Individuazione dei criteri generali per la classificazione di aree manufatti, pertinenze e specchi d’acqua concessi ad uso pubblico in categoria A – alta valenza turistica e B - normale valenza turistica. Presa d’atto delle risultanze del gruppo di lavoro interdirezionale e modifica dell’iter procedurale”, della deliberazione della Giunta Municipale del Municipio Roma X n. 52 del 10.10.2014, dell’art. 1 comma 251 della legge finanziaria n. 296/2006, nella misura in cui riforma la valenza turistica delle aree demaniali marittime e dell’art. 46 bis della l Reg. Lazio n. 13/2007, del DPR 27.08.2015 recante la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Municipio X di Roma Capitale;

VIII motivi aggiunti, depositati il 30.12.2016, del “Secondo sollecito di pagamento del canone demaniale marittimo per l’anno 2013 del 24.10.2016 prot. 121509, del riscontro prot. 141237 del 13.12.2016 all’istanza di avvio del procedimento volto alla definizione del contenzioso pendente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi 732 e 733 della l.n. 147/2013;

IX motivi aggiunti, depositati il 14.10.2018, del provvedimento avente ad oggetto “Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2018”, prot. 95643 del 26.06.2018;

X motivi aggiunti, depositati il 12.12.2019, del provvedimento prot. 139245 del 12.09.2019 “Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2019” e di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma, ora Roma Capitale, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Roma, località Ostia Lido, con l’atto introduttivo del giudizio ha impugnato dinanzi al Tribunale gli ordini di introito del Comune di Roma prot. n. 120534 del 16.12.2011, con cui era stata invitata a corrispondere, per l’anno 2011, l’importo di € 25.820,997 e prot. n. 1748, con cui le era stato chiesto il pagamento della somma di € 22.410,01 per il 2009, e gli ordini di introito - non meglio specificati - per l’anno 2010 nella misura di € 21.845,246 e per l’anno 2008 nella misura di € 24.855,01 ed ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, nonché falsa ed erronea applicazione degli artt. 7 ed 8 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione; 2) violazione di legge sub violazione dell’art. 21 bis della l.n. 241/1990, nonché in relazione agli artt. 7 ed 8 della medesima l.n. 241/1990, omessa e carente motivazione; 3) violazione e falsa applicazione dell’art 39 del Codice della Navigazione e degli artt. 19 e 24 del Regolamento della Navigazione Marittima, errata e falsa applicazione dell’art.3 co. 3 d.l. n. 400/93 conv. in l.n...

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