SENTENZA Nº 202008177 di Consiglio di Stato, 12-11-2020

Presiding JudgeMONTEDORO GIANCARLO
Date12 Novembre 2020
Published date21 Dicembre 2020
Judgement Number202008177
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 21/12/2020

N. 08177/2020REG.PROV.COLL.

N. 07474/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7474 del 2018, proposto da
Argor Heraeus Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 28 maggio 2018 n. 5994, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7474 del 2018, Argor Heraeus Italia s.p.a. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 28 maggio 2018 n. 5994, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'annullamento,

a. quanto al ricorso introduttivo,

- del provvedimento prot. 0038553 del 5 giugno 2015, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rigettato l'istanza di riesame del criterio di determinazione della base di calcolo del contributo di funzionamento, nonché di rimborso di quanto indebitamente corrisposto per l'anno 2014,

- delle deliberazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 23787 del 18 luglio 2012, n. 24352 del 9 maggio 2013, n. 24766 del 22 gennaio 2014, n. 24939 del 28 maggio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, n. 25484 del 4 giugno 2015, nella parte in cui le stesse prevedono in maniera generalizzata, come base di calcolo del fatturato, ai fini dell’applicazione del contributo di funzionamento, la voce A1 del conto economico di bilancio;

e, per quanto occorrer possa, per l’annullamento

- della comunicazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 17 giugno 2015 con cui si chiede ad Argor il pagamento del contributo di funzionamento per l’anno 2015;

b. quanto al ricorso per motivi aggiunti,

- del provvedimento del 19 ottobre 2017, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rigettato l'istanza di riesame del criterio di determinazione della base di calcolo del contributo agli oneri di funzionamento, nonché di rimborso di quanto indebitamente corrisposto per gli anni 2013-2016 da Argor Heraeus;

- delle deliberazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 26420 del 1 marzo 2017, n. 26511 del 14 marzo 2017 e dei relativi allegati A e B, n. 25945 del 23 marzo 2016 e relativi allegati A e B nella parte in cui le stesse prevedono in maniera generalizzata, come base di calcolo del fatturato, ai fini dell’applicazione del contributo agli oneri di funzionamento, la voce A1 del conto economico di bilancio approvato alla data della deliberazione stessa

e per la condanna

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al rimborso delle somme versate indebitamente e comunque con riserva da Argor - Heraeus per gli anni 2013-2016.

I fatti di causa venivano così riassunti dal primo giudice.

“Con il ricorso introduttivo del gravame la Argor – Heraeus Italia S.p.A. (d’ora innanzi Argor o società), ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento prot. 0038553 del 5 giugno 2015, con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM o Autorità) ha respinto l’istanza da essa presentata per il riesame del criterio di determinazione della base di calcolo del contributo di funzionamento dell’Autorità (di cui all’art 10, comma 7-ter, l. n. 287/1990), nonché per il rimborso di quanto indebitamente da essa corrisposto per l'anno 2014.

Ha impugnato, altresì, le delibere dell'Autorità (nn. 23787 del 18 luglio 2012, 24352 del 9 maggio 2013, 24766 del 22 gennaio 2014, 24939 del 28 maggio 2014, 25293 del 28 gennaio 2015 e 25484 del 4 giugno 2015), che, nel determinare le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT