SENTENZA Nº 202005370 di TAR Campania - Napoli, 06-10-2020

Presiding JudgeABBRUZZESE MARIA
Date06 Ottobre 2020
Published date19 Novembre 2020
Judgement Number202005370
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Italia)
Pubblicato il 19/11/2020

N. 05370/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01524/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte, Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci 16;

contro

Commissariato di Polizia di Sessa Aurunca, Questura di Caserta non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

a) del provvedimento della Prefettura di Caserta fasc. n. 409/6D/Area 1 bis a firma del Prefetto, trasmessa a mezzo pec in data 13/2/07, che conferma il decreto di n. 9243/6D/Area 1 bis del 18/6/2013 con il quale era stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 del TULPS;

b) dei pareri contrari resi dalla Questura di Caserta e dal Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca richiamati nel provvedimento di cui sub a);

quanto ai motivi aggiunti:

della nota della Questura di Caserta Cat. 6L/2017/Dic. Pol. Amm. del 23/1/2017 che esprime parere sfavorevole alla revoca del divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente, per gli stessi motivi indicati nella nota del Commissario di P.S. di Sessa Aurunca rif. 6L/Pasi/2016 del 19/1/2017, che s'impugna;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 7/10 aprile 2017 e depositato il successivo 20 aprile il ricorrente, in epigrafe indicato, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Caserta fasc. n. 409/6D/Area 1 bis a firma del Prefetto, trasmessa a mezzo pec in data 13/2/07, che conferma il decreto n. 9243/6D/Area 1 bis del 18/6/2013 con il quale era stato divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 del TULPS, nonché i pareri contrari resi dalla Questura di Caserta e dal Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca richiamati nel provvedimento gravato.

2. Il provvedimento impugnato è motivato tra l’altro alla stregua dei seguenti rilievi:

“...RILEVATO che l'adozione del citato provvedimento era stata determinata dalla gravità dei reati peri quali risultava essere stato condannato in data 5 luglio 2001 ad anni 1 e mesi 8 di reclusione (favoreggiamento personale in concorso, violenza per costringere altri a commettere un reato in concorso), anche se per gli stessi era intervenuta la riabilitazione; nonché in relazione alla circostanza che il predetto - già destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale in quanto ritenuto affiliato a un locale clan camorristico - continuava a frequentare soggetti controindicati, uno dei quali annoverava precedenti di polizia per interruzione di pubblico servizio, minacce, lesioni personali, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, rapina impropria, truffa, oltraggio e resistenza' a pubblico ufficiale;

LETTA l'istanza con la quale l'avvocato .....ha chiesto, in nome e per conto del predetto, la revoca del provvedimento interdittivo, rappresentando che lo stesso ha ottenuto la riabilitazione dalle conseguenze giuridiche della condanna subita e che l'avviso orale è divenuto inefficace per decorrenza del termine di legge;

RILEVATO, in primo luogo, che avverso il suindicato decreto il sig. ...aveva proposto ricorso giurisdizionale al TAR Campania che, con sentenza del 16 settembre 2013, aveva respinto il ricorso stesso, ritenendo sussistenti gli estremi per un sicuro rilievo negativo della personalità del predetto in termini di inclinazione alla illegalità....;

RILEVATO, inoltre, che il Consiglio di Stato, in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 43 del TULPS, ha affermato, nel parere n. 01620/2016, in data 11 luglio 2016, che "a chi è' stato condannato per i reati previsti come preclusivi dal citato art. 43 - come è il caso dell'istante - non può essere rilasciata, e deve essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di porto d'armi senza che possa avere rilievo la conseguita riabilitazione", i cui effetti si esauriscono, pertanto, nell'ambito dell'applicazione della legge penale, salvo diverse, specifiche disposizioni di legge e che non residua alcuna discrezionalità in ordine al rifiuto o alla revoca della licenza del porto d'armi, innovando rispetto a precedenti e non univoci orientamenti giurisprudenziali;

PRESO ATTO, al riguardo, che il Supremo Consesso ha sottolineato che, nella materia di cui si tratta, la condanna funge da elemento preclusivo in base a una presunzione assoluta di inaffidabilità all'uso delle armi;

RIBADITO, in ogni caso, che la natura dei reati commessi dal ... che sono rilevanti e significativi della inaffidabilità del ricorrente, nonché espressivi di una indole particolarmente violenta e di una propensione ad aggredire, resta...

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