SENTENZA Nº 202004663 di Consiglio di Stato, 04-06-2020

Presiding JudgeMONTEDORO GIANCARLO
Date04 Giugno 2020
Published date21 Luglio 2020
Judgement Number202004663
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 21/07/2020

N. 04663/2020REG.PROV.COLL.

N. 06378/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6378 del 2018, proposto da
Perfetti Van Melle s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Celani, Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 3 maggio 2018 n. 04915, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art.84 comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6378 del 2018, Perfetti Van Melle s.p.a. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 3 maggio 2018 n. 04915, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

- della comunicazione del 6.10.2016 a firma del Segretario generale, intitolata “Sollecito di pagamento del contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'annualità 2016”;

- di ogni altro atto annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale, ivi comprese le comunicazioni ricevute dall’AGCM e datate 15 luglio 2015, 28 aprile 2016, 3 maggio 2016 e 15 giugno 2016;

- in ogni caso, delle determinazioni a monte di ciascuna delle comunicazioni predette, i cui estremi sono sconosciuti e che mai sono state trasmesse all’interessata, con cui l’AGCM ha ritenuto che la Società ricorrente fosse tenuta al pagamento del contributo in discussione sia per l’anno corrente, sia per gli anni 2013/2015;

e per l’accertamento e la declaratoria

- dell’illegittimità del silenzio opposto dall’AGCM alle note trasmesse dalla Società ricorrente in data 23 maggio e 10 novembre 2016, nonché dell’obbligo di provvedere al riguardo;

2) quanto ai primi motivi aggiunti:

- dell’illegittimità del silenzio opposto dall’AGCM alla nota trasmessa dalla Società ricorrente in data 10 novembre 2016;

3) quanto ai secondi motivi aggiunti:

-...

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