SENTENZA Nº 202004569 di Consiglio di Stato, 04-06-2020

Presiding JudgeANASTASI ANTONINO
Date04 Giugno 2020
Published date15 Luglio 2020
Judgement Number202004569
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 15/07/2020

N. 04569/2020REG.PROV.COLL.

N. 04809/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4809 del 2019, proposto da Asgi - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Ciervo e Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonello Ciervo in Roma, via Po n. 22;

contro

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Amnesty International Sezione Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filip Bernini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di European Council On Refugees And Exiles, International Commission Of Jurists - European Institutions, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
dell’Associazione Differenza Donna Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Manente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via A. Baiamonti 10;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 176 del 2019, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del MAECI, Ministero dell’Interno, European Council On Refugees And Exiles, International Commission Of Jurists - European Institutions e Amnesty International Sezione Italiana;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione Differenza Donna Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto – il consigliere Silvia Martino;

Preso atto delle note di udienza depositate dagli avvocati Antonello Ciervo e Salvatore Fachile, Filip Bernini, Germana Cassar e dall’avvocato dello Stato Emanuele Feola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio, l’associazione odierna appellante esponeva che, in virtù dell’art. 1, comma 621, della l. n. 232/2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un fondo (cd. Fondo Africa) con una dotazione finanziaria complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2017 “per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie”.

In esecuzione di tale disposizione il Ministero ha emanato in data 1 febbraio 2017 il Decreto 1002/200 quale Atto di indirizzo per l’utilizzo del Fondo.

L’atto impugnato con il ricorso principale in primo grado è il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4110/47 del 28 agosto 2017 con cui è stato disposto, sulla base di una precedente Intesa tecnica, l’impegno di 2,5 milioni di euro a favore del Ministero dell’Interno per le seguenti attività:

- rimessa in efficienza di quattro motovedette appartenenti all’Amministrazione Generale per la Sicurezza Costiera del Ministero dell’Interno libico;

- fornitura di pezzi di ricambio per le motovedette menzionate;

- corso di addestramento per 22 membri di equipaggio libici suddiviso in una sessione teorica e in una sessione pratica, da tenersi rispettivamente presso il centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia e presso i cantieri navali Vittoria di Biserta (Tunisia);

- copertura assicurativa e certificato di navigabilità necessari per l’impiego dei suddetti mezzi.

2. Dinanzi al TAR l’Associazione deduceva i seguenti motivi:

1) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, in quanto l’amministrazione finanzierebbe attività non consentite dall’art. 1, comma 621, della l. n. 232 del 2016 e comunque favorirebbe la realizzazione di situazioni illegittime, suscettibili di tradursi nell’aggravamento delle condizioni dei migranti in Libia o nella fornitura di strumentazione militare non consentita;

2) in subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 621, della l. n. 232/2016, ritenendosi la disciplina positiva incompatibile sia con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 2 e 3 CEDU, in quanto contribuirebbe al mantenimento dello status quorendendo sempre più difficile la fuga dei migranti dalle carceri libiche dove la loro vita ed incolumità sono sempre in costante pericolo” sia con l’art. 10 Cost., per asserita lesione del diritto di asilo;

3) in via di ulteriore subordine, per violazione del regolamento UE n. 44 del 16.1.2016 in tema di misure restrittive alla fornitura di materiale bellico alla Libia.

3. ASGI articolava poi motivi aggiunti avverso l’Intesa tecnica in data 13 novembre 2017.

4. Nella resistenza del MAECI e del Ministero dell’Interno – e con l’intervento ad adiuvandum di European Council On Refugees And Exiles, Commission Of Jurists - European Institutions e Amnesty International - Sezione Italiana Onlus, quali enti aventi come scopo statutario la tutela dei diritti umani e la protezione dei migranti e richiedenti asilo – il TAR:

- escludeva la natura di “atto politico” degli atti impugnati;

- riconosceva la legittimazione e l’interesse ad agire di ASGI nonché l’ammissibilità dell’intervento delle Associazioni testé indicate;

- respingeva il ricorso e i motivi aggiunti nel merito.

5. La sentenza è stata impugnata, con ricorso principale, da ASGI e, con ricorso incidentale, dal MAECI e dal Ministero dell’Interno.

5.1. L’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, ha basato il proprio appello sui seguenti motivi:

I. Sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati e sulla loro annullabilità per eccesso di potere, ai sensi dell’art. 1, comma 621 della legge n. 232/2016.

L’Associazione mette in evidenza, in primo luogo, che in nessun modo potrebbe ritenersi validamente perseguita - attraverso la misura finanziata - la lotta al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, ovvero la rimozione delle cause profonde della...

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