SENTENZA Nº 202004402 di Consiglio di Stato, 04-06-2020

Presiding JudgeANASTASI ANTONINO
Date04 Giugno 2020
Published date09 Luglio 2020
Judgement Number202004402
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 09/07/2020

N. 04402/2020REG.PROV.COLL.

N. 07844/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7844 del 2019, proposto dalla Azienda Agricola La Colombara di Tosetto Walter, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon e Andrea Manzi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 00484/2019, resa tra le parti;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto – il consigliere Silvia Martino e uditi per le parti gli avvocati Germana Cassar e Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia riguarda l’impugnativa da parte dell’Azienda Agricola “La Colombara”, titolare di un impianto di produzione di energia a biogas da biomasse, della deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 29 maggio 2017, con la quale è stata disposta la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, per il mancato rinnovo della polizza fideiussoria quinquennale prevista per cautelare l’amministrazione regionale dalle eventuali spese che la stessa debba sopportare a causa dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, nonché gli atti presupposti, tra cui anche la deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22 febbraio 2012.

La precedente polizza fideiussoria scadeva il 16 marzo 2017 e avrebbe dovuto essere rinnovata, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22 febbraio 2012, che reca la disciplina di dettaglio sulla prestazione delle garanzie, sei mesi prima della scadenza, ovvero in data 17 settembre 2016.

La Regione, con nota prot. n. 315602 del 17 agosto 2016 comunicava all'Azienda Agricola la prossima scadenza dei termini (al 17 settembre 2016) della polizza fideiussoria emessa dalla Compagnia assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A., invitandola a trasmettere il rinnovo ovvero nuova polizza opportunamente indicizzata; con nota prot. 315610, sempre del 17 agosto 2016, segnalava altresì che il documento di stima andava adeguato alle vigenti disposizioni regionali relativamente ad alcune voci di spesa.

Con nota del 25 ottobre 2016, la Regione sollecitava ulteriormente l’Azienda agricola all’inoltro di quanto richiesto e in data 15 novembre 2016 veniva acquisita la nuova perizia di stima, senza alcun rinnovo della fideiussione.

In data 29 maggio 2017, la Giunta regionale con DGR n. 753 deliberava la decadenza dell’autorizzazione unica, previa proposta del 16 marzo 2017 della Direzione competente che, con nota del 16 febbraio 2017 aveva comunicato all’interessata l’avvio del procedimento dando avviso che trascorsi dieci giorni dal ricevimento dello stesso e in assenza di riscontri avrebbe formulato la relativa proposta alla Giunta.

A seguito di ciò la Regione avviava le procedure per l’escussione degli importi garantiti dalla Compagnia TUA Assicurazioni S.p.A.

Nel frattempo, in data 13 aprile 2017, l’Azienda aveva trasmesso una nuova polizza di assicurazione emessa dalla Compagnia di assicurazione “Nadejda Insurance Company LTD” di Sofia (Bulgaria).

La ricorrente, inoltre, presentava in data 10 ottobre 2017 una nuova polizza emessa da TUA Assicurazioni (polizza n. 40310991000005 del 29 settembre 2017 e relativo Allegato, emessa per l’importo di € 223.411,57) e, in data 16 ottobre 2017, la Regione chiedeva alla TUA Assicurazioni conferma della validità della nuova polizza fideiussoria, ottenendola.

2. Il ricorso originariamente proposto al TAR per il Veneto veniva respinto con sentenza in forma semplificata n. 998 del 2017 ex art. 60 del c.p.a..

Siffatta sentenza veniva tuttavia annullata con rinvio, per violazione del diritto di difesa, da questo Consiglio di Stato (sentenza n. 7050 del 2018).

L’annullamento si è basato sul fatto che la dichiarazione, resa dalla parte in camera di consiglio durante il giudizio di primo grado, di voler proporre motivi aggiunti fosse sufficiente “a precludere la definizione del giudizio con la tecnica della decisione semplificata non essendo contestualmente attribuito al giudice il potere di valutare le modalità con cui la parte intende esercitare il proprio diritto di difesa”.

3. La parte ricorrente proponeva quindi un atto di riassunzione al quale faceva seguito la proposizione di motivi aggiunti avverso la nota del 16 ottobre 2017, prot. n. 431864 con cui la Regione Veneto aveva chiesto alla TUA Assicurazioni S.p.A. la conferma della validità della nuova polizza fideiussoria, in sostituzione di quella di Nadejda S.p.A precedentemente inviata; la nota 25 ottobre 2017, prot. n. 445652, con cui la Regione Veneto aveva restituito alla Società la polizza fideiussoria emessa da Nadejda S.p.A.; nonché, in parte qua, la nota del 23 gennaio 2019 prot. 028090, relativa alla sanzione di 333,33 euro per l’omessa trasmissione, nei tempi previsti, della documentazione a garanzia del ripristino dei luoghi.

4. Il ricorso introduttivo era affidato alle seguenti censure:

I. Violazione della DGR n. 253 del 22 febbraio 2012. Violazione e falsa applicazione dell’allegato A, punto 13.1. lettera j) del DM 10 settembre 2010, Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità e necessarietà, violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione. Manifesta Violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di buona amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del del principio di legalità.

Non si sarebbero verificate le fattispecie per le quali è prevista la decadenza dall’autorizzazione, in quanto la Regione non si era limitata a chiedere il rinnovo della garanzia, ma aveva preteso anche una nuova perizia di stima dei costi, che sarebbe un atto atipico, ed era stata la complessità degli adempimenti richiesti ad aver impedito il rispetto...

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