SENTENZA Nº 202003522 di TAR Lazio - Roma, 17-12-2019

Presiding JudgeRIZZETTO FLORIANA
Date17 Dicembre 2019
Published date20 Marzo 2020
Judgement Number202003522
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 20/03/2020

N. 03522/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07309/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7309 del 2018, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, Calogero Ignazio Maria Dimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudiski, 118;

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Palmisano, Salvatore Providenti, Michela Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della delibera della CONSOB n. 20469 del 07.06.2018, con la quale è stata disposta la sospensione del ricorrente dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per il periodo di un anno;

- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 0070961/17 del 25 maggio 2017, con la quale è stato comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di sospensione cautelare per un anno ai sensi dell’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 58/1998;

- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera CONSOB n. 20469 in data 7 giugno 2018, con la quale veniva sospeso per un anno dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

1.1. Il ricorrente, premesso di svolgere l’attività di consulente finanziario autorizzato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario) fin dal 1997 per Banca Mediolanum s.p.a., ha esposto:

- di esser rimasto coinvolto “sia pure in maniera marginale” nell’ambito di un procedimento penale iscritto n. 1178/14 di R.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, in relazione al quale, in data 13 aprile 2017, veniva formulata richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 61, n. 2) e n. 11), 81 cpv., 110, 624 e 625, n. 2, c.p. (concorso nel reato continuato di furto aggravato) e 61 n. 2), 110 e 494 c.p. (concorso nel reato di sostituzione di persona aggravata);

- che, con nota prot. n. 70961/17 del 25 maggio 2017, la CONSOB gli comunicava l’avvio del procedimento per la sospensione cautelare di un anno ai sensi dell’art. 55, comma 2, T.U.F.;

- di aver presentato deduzioni difensive con nota del 23 giugno 2017 (prot. n. 82482/17), sostenendo la propria estraneità ai fatti oggetto del procedimento penale e chiedendo di essere sentito personalmente;

- che, nel corso dell’audizione personale tenutasi in data 13 luglio 2017 dinanzi all’Autorità, oltre a ribadire l’assoluta estraneità ai fatti, “nonché la marginalità del proprio ruolo”, evidenziava di non aver ancora assunto la qualità di imputato e che, quindi, non ricorrevano circostanze idonee “a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede”;

- di aver ulteriormente ribadito tali circostanze con note del 2 ottobre 2017 (prot. 0112481/17 del 3 ottobre 2017) e del 27 dicembre 2017 (prot. 0140501/17 del 28 dicembre 2017);

- che, con decreto del Tribunale di -OMISSIS-del 2 marzo 2018, veniva disposto il rinvio a giudizio per i suddetti titoli di reato;

- che, con la delibera impugnata, la CONSOB disponeva nei propri confronti la sospensione dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per il periodo di un anno sulla base della seguente motivazione: “considerato che i fatti ascritti (…) nell’ambito del suindicato procedimento penale per i quali ha assunto la qualità di imputato, sussunti nei reati di furto aggravato e sostituzione di persona aggravata, non solo rientrano nell’elenco delle fattispecie previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 al fine dell’eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare, ma, altresì, hanno una specifica attinenza con l’attività di offerta fuori sede del consulente finanziario; (...) considerato che sussiste l’idoneità attuale delle condotte tenute (,,,) a pregiudicare gli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede (c.d. “periculum in mora”, derivante dal potenziale esercizio dell’attività di offerta fuori sede nel periodo che precede la verifica dell’accusa in sede penale), è di tutta evidenza che la permanenza dell’iscrizione all’Albo per il consulente ed, inoltre, l’operare ad oggi per conto di un soggetto abilitato, implica che il medesimo soggetto possa, in qualunque momento, commettere ulteriori irregolarità anche a danno dei risparmiatori con i quali venga in contatto”;

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) “incompatibilità dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) con il diritto comunitario”, in quanto, a fronte delle uniche due ipotesi di inibizione dell’esercizio dell’attività finanziaria ammesse dalla direttiva 2004/39/CE (i.e.: quando i soggetti non soddisfino più i requisiti cui è subordinata l’autorizzazione, ovvero quando la loro condotta sia contraria alle disposizioni adottate in attuazione della direttiva medesima, vale a dire contraria a norme riguardanti unicamente l’esercizio dell’attività di promotore e dunque commesse nell’esercizio di tale attività), l’art. 55, comma 2, T.U.F.. consentirebbe di inibire...

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