SENTENZA Nº 202003336 di Consiglio di Stato, 05-03-2020

Presiding JudgeSEVERINI GIUSEPPE
Judgement Number202003336
Date05 Marzo 2020
Published date26 Maggio 2020
Pubblicato il 26/05/2020

N. 03336/2020REG.PROV.COLL.

N. 00531/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 531 del 2018, proposto da
Pagnan Francesco Paolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi e Carmine Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

contro

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Soa Nord Alpi Organismo di Attestazione s.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10362/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Lirosi, e dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Soa Nord Alpi Organismo di attestazione s.p.a. chiedeva all’Anac, con due distinte istanze del 9 maggio 2016, il nulla osta, rispettivamente, al trasferimento di azioni della Soa detenute da una socia (alla quale il nulla osta alla partecipazione era stato revocato dalla stessa Anac) in favore di Pagnan Francesco Paolo, già socio della medesima Soa, nonché il nulla osta alla nomina dello stesso Pagnan quale consigliere di amministrazione.

2. Con distinti provvedimenti del 28 luglio 2016 l’Anac respingeva le istanze, atteso che il Pagnan risultava consigliere e socio indiretto della Immobiliare Euterpe s.r.l., società che nel luglio del 2015 aveva esteso il proprio oggetto sociale ricomprendendovi attività rientranti anche nel settore dei lavori pubblici, con conseguente difetto dei requisiti d’indipendenza prescritti dall’art. 64, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010.

3. Pagnan Francesco proponeva distinti ricorsi avverso i suddetti provvedimenti e gli atti correlati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, nella resistenza dell’Anac, riuniva i ricorsi e li respingeva.

4. Avvero la sentenza ha proposto appello il Pagnan formulando i seguenti motivi di doglianza:

I) error in iudicando per violazione degli artt. 40 d.lgs. n. 163 del 2006, 64 e 66 d.P.R. n. 207 del 2010, nonché degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241 del 1990, e degli artt. 41, 97 e 111 Cost.; violazione §§1.1.2., 1.1.3 e 1.1.4 del Manuale SOA dell’Anac, artt. 2463 e 2967 Cod. civ., dei principi di buon andamento e imparzialità; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, perplessità e sviamento dell’azione, ingiustizia manifesta; violazione del legittimo affidamento e dell’autovincolo; violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ.; infrapetizione;

II) error in iudicando e in procedendo per violazione degli artt. 40 d.lgs. n. 163 del 2006, 64 e 66 d.P.R. n. 207 del 2010, nonché degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241 del 1990, e degli artt. 41, 97 e 111 Cost.

5. Resiste all’appello l’Anac, chiedendone la reiezione.

6. All’udienza pubblica del 5 marzo 2020, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va anzitutto esaminata l’eccezione...

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