SENTENZA Nº 202003291 di TAR Lazio - Roma, 06-12-2019

Presiding JudgeSCALA DONATELLA
Date06 Dicembre 2019
Judgement Number202003291
Published date17 Marzo 2020
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 17/03/2020

N. 03291/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05922/2015 REG.RIC.

N. 08028/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 5922 del 2015, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lipani, Giovanni Montana, con domicilio eletto presso lo studio avv. Carlo Maccallini in Roma, Lungotevere Flaminio, 76;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2018, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Montana, Jacopo Maria Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Commissione per la Progressione in Carriera del personale appartenente alla Carriera dei Funzionari della Polizia, Consiglio di Amministrazione per gli Affari del personale della Polizia di Stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 5922 del 2015:

a) del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, n. 333-C/2502 del 26.2.2015, successivamente notificato, con il quale è stata disposta la sospensione dall'impiego del ricorrente per mesi quattro, ai sensi dell'art. 16 del d.Lgs. n. 271/1989;

b) della decisione del 15 dicembre 2014, notificata in data 10.03.2015, della Commissione di secondo grado per i giudizi disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, con la quale è stata respinta l'impugnazione del ricorrente e confermata la decisione della Commissione di primo grado di Disciplina presso la Corte di Appello di Genova il 28 maggio 2014;

c) della decisione (denominata "sentenza") della Commissione di primo grado per i giudizi disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presso la Corte di Appello di Genova del 28 maggio 2014;

d) dei provvedimenti, non conosciuti, con cui è stata nominata la Commissione di primo grado di Disciplina presso la Corte di Appello di Genova ed in particolare i componenti -OMISSIS-;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente,

quanto al ricorso n. 8028 del 2018:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della deliberazione della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato della seduta del 28.02.2018, nella parte in cui ha deliberato l'esclusione del ricorrente dallo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1 gennaio 2018, incognita;

- del provvedimento di esclusione del ricorrente, incognito;

-della proposta di graduatoria di merito nella parte in cui non ha incluso il ricorrente, incognita;

- della delibera di approvazione della graduatoria di merito approvata dal Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato nella seduta del 5.4.2018, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente, incognita;

- della graduatoria finale relativa allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore con decorrenza 1/1/2018, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente;

-della nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le risorse umane, servizio dirigenti direttivi e ispettori n. 333/C-2502/Prot. N. U13470/2018 del 7.5.2018, notificata in data 25.05.2018, con la quale si comunica detta esclusione;

- della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, servizio dirigenti direttivi e ispettori del 14.06.2018 prot. N. 333-C/2502.3/di prot. u. 19364/2018;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, anche se incognito

e per la condanna

del Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. a procedere alla valutazione del ricorrente per la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1/1/2018, con inclusione nella relativa graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato approvata in data 5.4.2018 e, a seguito della stessa, ad assumere ogni atto conseguente di progressione e/o ricostruzione della carriera, professionale ed economica, del ricorrente con la medesima decorrenza 1.1.2018;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\10\2018 :

-della deliberazione della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato della seduta del 28.02.2018, nella parte in cui ha deliberato l'esclusione del ricorrente dallo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1 gennaio 2018 (doc. 5) e dell'allegato elenco dei funzionari non ammessi allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore con decorrenza 01.01.2018 nella parte in cui non è stato ammesso il ricorrente (doc. 6), comunicati in data 30.08.2018 quali allegati ai primi due punti della nota del Ministero del 30.08.2018 (doc. 4);

-della proposta di graduatoria di merito di cui alla deliberazione della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato della seduta del 28.02.2018, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente, comunicata in data 30.08.2018 (doc. 4,5 e 6);

- della delibera di approvazione della graduatoria di merito approvata dal Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato nella seduta del 5.4.2018, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente (doc. 7), comunicata in data 30.08.2018 (doc. 4);

- della graduatoria finale relativa allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore con decorrenza 1/1/2018, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente;

-della nota del Dipartimento della...

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