SENTENZA Nº 202002428 di Consiglio di Stato, 20-02-2020
Presiding Judge | LIPARI MARCO |
Published date | 15 Aprile 2020 |
Date | 20 Febbraio 2020 |
Judgement Number | 202002428 |
N. 02428/2020REG.PROV.COLL.
N. 09363/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9363 del 2019, proposto da
Felice Carlo Besostri, Giuseppe Sarno, Francesco Argondizzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Felice Carlo Besostri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Libutti in Roma, via Sardegna 29;
Enzo Paolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Carlo Besostri ed Enzo Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Libutti in Roma, via Sardegna 29;
Francesco Versace, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Carlo Besostri e Francesco Versace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Libutti in Roma, via Sardegna 29;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Centrale Elettorale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Vincenzo Sofo, Renate Holzeisen, Cristiano Ceriello, Michele Abbaticchio, Eleonora Forenza, Sergio Antonio Berlato, Rappresentanza italiana del Parlamento Europeo, Marco Rizzo non costituiti in giudizio;
Salvatore De Meo, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Raffaele Montefusco, Socrate Toselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11932/2019, resa tra le parti.
.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Salvatore De Meo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Felice C. Besostri, Angelo Clarizia, Raffaele Montefusco e l'avvocato dello Stato Roberto Palasciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 11932/2019, pubblicata il 16 ottobre 2019, il T.A.R. Lazio, sede di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai signori Felice Carlo Besostri, Enzo Paolini, Francesco Versace, Giuseppe Sarno e Francesco Argondizzo contro l'atto di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo spettanti all’Italia per il quinquennio 2019/2024 adottato dall'Ufficio centrale in data 21 giugno 2019.
Con ricorso in appello notificato il 14 novembre 2019, e depositato il successivo 15 novembre, i ricorrenti in primo grado hanno impugnato la sentenza indicata.
Il 13 dicembre 2019 si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il signor Salvatore Di Meo; il 21 gennaio 2010 ha depositato una memoria di costituzione il Ministero dell’Interno.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2020.
2. Come chiarito dalla sentenza impugnata in punto di delimitazione del thema decidendum, i ricorrenti in primo grado, odierni appellanti, hanno contestato, in qualità di cittadini elettori, i risultati delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo tenutesi in Italia il 26 maggio 2019, “lamentando l’illegittimità della procedura elettorale nella parte in cui è stata applicata, in attuazione della normativa interna, la soglia di sbarramento del 4%”, e specificando “di limitare la propria domanda alle sole operazioni elettorali di cui al n. 8, “individuazione dei seggi di cui alla decisione del Consiglio europeo 2018/937/UE del 28 giugno 2018”, nella sostanza concernenti i tre seggi supplementari, in quanto connotate da una propria autonomia, evidenziando, altresì, che tale perimetrazione della domanda determina anche l’esclusione della necessità di evocare in giudizio i candidati che sono stati proclamati eletti con insediamento immediato”.
3. Ciò posto, il primo giudice, dopo aver ritenuto...
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