SENTENZA Nº 202002396 di Consiglio di Stato, 27-02-2020

Presiding JudgeANASTASI ANTONINO
Date27 Febbraio 2020
Judgement Number202002396
Published date14 Aprile 2020
Pubblicato il 14/04/2020

N. 02396/2020REG.PROV.COLL.

N. 02899/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Michele Bromuri, Francesco Falcinelli e Sergio Gherardelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

il Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano e Filippo Satta, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, Foro Traiano 1/A;

nei confronti

del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-.


Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del GSE, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti i motivi aggiunti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il consigliere Silvia Martino e uditi per le parti rispettivamente rappresentate gli avvocati Michele Bromuri, Angelo Clarizia, Sergio Gherardelli e Anna Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio, l’odierna appellante esponeva quanto segue.

Il Gestore dei Servizi Energetici– GSE s.p.a., con nota del 9 agosto 2013, aveva comunicato alla-OMISSIS- l’accoglimento della richiesta di riconoscimento della qualifica di “IAFR” (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili), ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, con riferimento all’intervento di nuova costruzione dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas denominato -OMISSIS-, realizzato in -OMISSIS-, nell’omonima località (codice “IAFR 8201”) ed entrato in esercizio in data 29 dicembre 2012.

Si trattava, per la precisione, di un impianto realizzato sullo stesso sito dove, in precedenza, ne era stato installato un altro della medesima tipologia il quale, a sua volta, era già stato ammesso ai meccanismi di incentivazione con il codice di identificazione “IAFR 1731”.

Con provvedimento prot. n. 77402, del 7 ottobre 2015, tuttavia, il GSE, nel concludere un procedimento di controllo, aveva annullato in autotutela l’attribuzione della qualifica “IAFR 8201” “in quanto non sussiste l’intervento di nuova costruzione e la configurazione impiantistica rinvenuta all’atto del sopralluogo non rappresenta l’intervento qualificato”, ritenendo configurata la violazione rilevante di cui all’Allegato 1, lett. g, del D.M. 31 gennaio 2014 (“alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell'energia incentivata”); al contempo aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente ricevute a titolo di incentivazione.

La motivazione del provvedimento, nel richiamare gli esiti del sopralluogo del 5 maggio 2015, aveva evidenziato che l’insieme delle varie componenti rinvenute in loco (in particolare, i tre digestori), in quanto appartenenti sia al vecchio sia al nuovo impianto, avrebbero costituito “un unico impianto termoelettrico alimentato a biogas”, come sarebbe stato confermato anche dalla seguente dichiarazione resa a verbale dal titolare dell’impianto: “Sin dalla data di entrata in esercizio l’impianto è stato esercito mediante l’utilizzo di tutti e 3 i digestori. La configurazione con un solo digestore monostadio è stata ipotizzata esclusivamente nella fase progettuale”.

Ciò, secondo il GSE, avrebbe fatto cadere la giustificazione, addotta dal soggetto responsabile, secondo cui la valvola di by-pass che collega i due circuiti sarebbe stata installata solo per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza: al contrario, sarebbe stato evidente “che la valvola che collega i due gasometri viene gestita in condizione di ‘normalmente aperto” come rinvenuta all’atto del sopralluogo.

Oggetto di impugnazione, innanzi al TAR erano anche il verbale di sopralluogo del 5 maggio 2015 e la nota del 13 ottobre 2015 con la quale il Gestore, quantificando le somme indebitamente percepite, aveva chiesto la restituzione di euro 3.532.360,12.

2. Il ricorso era affidato ai motivi così sintetizzati dal TAR.

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 1 dell’allegato 1 D.M. 31.1.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, D.M. 6.7.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 152, L. 244/07; Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato I, sez. I, punti 3.3.1 e 3.3.2, lett. d), D.M. 21.12.2007; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. g), punto sub VII del D.M. 24.10.2005 del Ministero delle Attività produttive; Violazione e/o falsa applcazione dell’Allegato A, punto sub 9.2 decreto 18.12.2008 Ministero dello Sviluppo Economico - Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato a, punto sub 9.1, del D.M. 18.12.2008; Violazione e/o falsa applicazione della delibera n. 1/09 dell’Aeeg, All. a, art. 1, lett. g); Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, ingiustizia e illogicità manifesta. Violazione del principio di buona fede.

Il nuovo impianto non poteva in alcun modo identificarsi con quello vecchio avente qualifica IAFR 1731. Quest’ultimo in particolare, a differenza di quanto ritenuto dal GSE, sarebbe stato composto solo da tre (più uno di emergenza) gruppi elettrogeni, ma non anche dai vecchi digestori e dal vecchio gasometro che già da prima sarebbero stati presenti in loco a servizio del complesso produttivo della -OMISSIS-. Ne conseguiva che, laddove il GSE aveva contestato il collegamento esistente tra i tre digestori, facendone derivare la conclusione per cui si tratterebbe di un solo ed unico impianto, aveva gravemente travisato la realtà perché invece, in effetti, i digestori sarebbero stati preesistenti anche all’impianto IAFR n. 1731 e non avrebbero quindi potuto considerarsi sua parte integrante. Ciò, del resto, avrebbe trovato conferma sia nelle delibere dell’Autorità dell’Energia Elettrica ed il Gas, secondo cui il concetto di “unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili” (ossia, il...

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