SENTENZA Nº 202002315 di Consiglio di Stato, 13-02-2020

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Judgement Number202002315
Published date07 Aprile 2020
Date13 Febbraio 2020
Pubblicato il 07/04/2020

N. 02315/2020REG.PROV.COLL.

N. 05540/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5540 del 2019, proposto dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Il signor Salvatore Margherito, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Barca, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 162;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per per il Lazio – Sede di Roma, Sezione I-quater, n. 5496 del 2 maggio 2019, resa tra le parti, concernente la limitazione ai soli fini giuridici della promozione a dirigente generale della Polizia di Stato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Salvatore Margherito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020, il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti l’avvocato Giovan B. Marrone, su delega dell’avvocato Gaetano Buscemi, e l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis.


FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia concerne l’appello proposto dal Ministero dell’interno e dell’economia e delle finanze avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, n. 5495 del 2 maggio 2019.

1.1. La suddetta sentenza ha accolto il ricorso (rg. n. 5685 del 2017), proposto dal signor Salvatore Margherito avverso:

a) il provvedimento del 27 maggio 2013, con il quale il ricorrente – dirigente superiore di Pubblica Sicurezza, promosso con decorrenza dal 28 febbraio 2013 a dirigente generale, ai sensi dell’art. 1 comma 260, lett. b), della l. n. 266 del 2005 – è stato collocato in congedo a decorrere dal 1° marzo 2013 per raggiunti limiti di età;

b) la nota della Prefettura di Roma, del 23 marzo 2017, in risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine al mancato riconoscimento delle attribuzioni economiche, ai fini del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico.

2. L’Amministrazione ha affidato l’appello ad un unico motivo ed ha chiesto che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze.

2.1. L’originario ricorrente si è costituito, instando per il rigetto ed ha depositato memorie.

2.2. Con l’ordinanza n. 4768 del 23 settembre 2019, questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare ed ha sospeso l’esecutività della sentenza gravata.

2.3. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2020, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

3. Al fine di rendere più chiara la questione di diritto all’attenzione del Collegio, è opportuno dare sinteticamente conto della disciplina normativa applicabile alla fattispecie.

3.1. L’originario ricorrente, in possesso della qualifica di dirigente superiore da almeno 5 anni, è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età con la qualifica superiore di dirigente generale, riconosciutagli dal giorno prima, in applicazione dell’art. 1, comma 260, lett. b), della l. n. 266 del 2005, che prevedeva tale diritto a partire dal 1° gennaio 2006.

3.1.1. Tale disposizione è stata poi abrogata dal comma 258 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

3.2. Il collocamento in congedo del ricorrente è avvenuto nel vigore di una disposizione che, nell’ambito degli interventi per il contenimento della spesa pubblica, ha previsto il...

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