SENTENZA Nº 202001908 di Consiglio di Stato, 13-02-2020

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Judgement Number202001908
Date13 Febbraio 2020
Published date17 Marzo 2020
Pubblicato il 17/03/2020

N. 01908/2020REG.PROV.COLL.

N. 07275/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7275 del 2017, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il Comune di Leonforte, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Di Pace e Antonio Barone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mauro Di Pace in Roma, via di San Basilio, n. 61;

nei confronti

la Regione Siciliana, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3408 del 2017.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Leonforte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il consigliere Silvia Martino e uditi per le parti l’avvocato Mauro Di Pace e l’avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con atto del 1° aprile 2016, notificava la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emessa in data 2 dicembre 2014, in esito alla causa C – 193/13, con la quale la Repubblica Italiana era stata condannata al pagamento di una somma forfettaria iniziale di 40 milioni di euro ed a penalità finanziarie semestrali fino al completo superamento della situazione di non conformità alla normativa europea delle discariche abusive situate nel territorio italiano.

Tale atto soggiungeva che, per dare esecuzione a tale sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel corso dell’anno 2015, aveva pagato l’importo della sanzione iniziale di 40 milioni di euro, oltre ad 85.589,04 a titolo di interessi di mora, e la prima penalità semestrale pari a 39,8 milioni di euro, a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 43, comma 9 bis, della legge n. 234 del 2012, salvo rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni censurate dalla Corte di Giustizia Europea.

Ai fini della procedura di rivalsa, l’amministrazione aveva operato l’imputazione delle penalità già pagate tra le discariche interessate sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia che attribuisce una penalità di 400.000 euro per le discariche contenenti rifiuti pericolosi e 200.000 euro per quelle contenenti rifiuti non pericolosi.

In esito a tali analisi, alle discariche situate nel territorio della Regione Sicilia - sanzionate dalla Corte di Giustizia UE - era risultato imputato l’importo complessivo di euro 5.046.476,60, rispetto alle penalità complessivamente anticipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, importo che si sarebbe dovuto reintegrare ai sensi del citato art. 43, comma 9 bis, della legge n. 234 del 2012.

Pertanto, ai fini del raggiungimento dell’intesa sulle procedure di recupero degli importi anticipati dallo Stato, come previsto dall’art. 43, comma 7, della legge n. 234 del 2012, l’amministrazione statale aveva invitato la Regione Sicilia, quale responsabile in solido con i Comuni di San Filippo del Mela, Cammarata, Racalmuto, Siculiana, Leonforte, Augusta, Paternò, Monreale, Mistretta, Cerda e Priolo Gargallo, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006, a voler concordare con gli enti locali le modalità attraverso le quali si sarebbe dovuto provvedere al suddetto reintegro che, in base alla normativa vigente, può avvenire anche mediante compensazione, fino a concorrenza dei relativi importi, con altri trasferimenti dovuti dallo Stato.

Il Ministero aveva concluso che, decorso il termine di 90 giorni senza alcuna indicazione sulle modalità di reintegro, avrebbe proceduto al recupero delle risorse in questione a carico dei singoli Enti interessati ai sensi della normativa vigente.

2. Questo atto veniva impugnato innanzi al TAR per il Lazio dal Comune di Leonforte, che deduceva i seguenti motivi di impugnativa:

1) Violazione dell’art. 43 della legge n. 234 del 2012. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Violazione dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, buon andamento, proporzionalità, giusto procedimento e diritto di difesa: violazione degli artt. 24, 97, 118 e 119 Cost. Violazione del principio di proporzionalità. Vizio di istruttoria. Violazione del principio di partecipazione procedimentale.

L’art. 43 della legge n. 234 del 2012 disciplina il potere di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti pubblici che si siano resi responsabili dell’inadempimento alle direttive comunitarie, la cui violazione abbia comportato una condanna in esito ad una procedura di infrazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva avviato il procedimento di rivalsa ed imputato in via esclusiva alle amministrazioni locali la responsabilità per le violazioni censurate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

L’imputazione delle penalità sarebbe tuttavia avvenuta in modo non procedimentalizzato, in quanto lo Stato avrebbe dovuto accertare la sussistenza della responsabilità dei Comuni coinvolti e delle Regioni caso per caso e con apposita istruttoria, in contraddittorio con gli stessi e, accertato l’an debeatur, avrebbe dovuto procedere, sempre in contraddittorio, alla ripartizione delle responsabilità fra i livelli coinvolti.

Diversamente, il Ministero avrebbe redatto una tabella contenente la ripartizione forfettaria delle penalità.

Ne conseguiva che il provvedimento impugnato, che rinvia all’intesa tra Stato ed enti territoriali solo con riguardo alle modalità di recupero delle somme in rivalsa, avrebbe violato le previsioni di cui all’art. 43 della legge n. 234 del 2012.

In definitiva, sarebbe stata illegittima la previsione in automatico e deprocedimentalizzata della misura dell’imputazione della responsabilità in via esclusiva in capo agli enti locali, mentre lo Stato non avrebbe attivato alcun procedimento volto ad accertare e gradare l’effettiva responsabilità degli enti locali, in violazione dei principi e delle norme in materia di giusto procedimento;

2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto altro...

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