SENTENZA Nº 202001667 di TAR Lombardia - Milano, 08-07-2020

Presiding JudgeDI BENEDETTO UGO
Date08 Luglio 2020
Published date16 Settembre 2020
Judgement Number202001667
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 16/09/2020

N. 01667/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00874/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 874 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Guardia di Finanza, Comando Regionale Lombardia, Comando Provinciale di Sondrio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determina del 10 ottobre 2018 con la quale il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore;

- della successiva determina del 12 febbraio 2019 con cui il Comando Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro il provvedimento sanzionatorio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Concetta Plantamura nell'udienza del giorno 8 luglio 2020, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27) e Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134, del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Riferisce il ricorrente, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza arruolatosi nel 1989, di essere stato trasferito il 29 agosto 2011, con decorrenza 1° settembre successivo, dal Reparto T.L.A. di Cagliari alla Stazione del Soccorso Alpino di Bormio.

In tale evenienza, riferisce, altresì, di avere reperito come soluzione abitativa, per sé e per la propria famiglia, l’uso di un appartamento in comodato gratuito, pattuito dapprima in forma verbale e, in seguito, con una scrittura privata registrata.

1.1) Di tale pattuizione si sarebbe, tuttavia, interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, che ha indagato il ricorrente, insieme al proprietario dell’appartamento oggetto di comodato, in ordine ai reati di cui agli articoli 110, 483 e 489 del c.p., “per avere, nel corso di un procedimento penale, al fine di eludere le indagini in corso e far apparire la locazione dell’unità immobiliare regolarmente in essere, organizzandosi tra loro, costituito un contratto di comodato d’uso gratuito falsificandone la data di stipula”. A seguire, il Tribunale di Sondrio ha diversamente qualificato il fatto, come reato ex art. 485 c.p. “poiché non sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui al capo d’incolpazione”, pervenendo, infine, alla sentenza di assoluzione (n. 186/2016, depositata il 29 marzo 2016), “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Nella sentenza si legge, tra l’altro, che: “dagli atti è emerso che i prevenuti abbiano formato una scrittura privata, id est contratto di comodato d’uso a titolo gratuito …negozio che non richiede ad substantiam o ad probationem la forma scritta la quale, peraltro, nel caso di specie è stata scelta dalle parti per mera comodità, in quanto era loro intenzione depositarlo per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Risulta poi che le parti abbiano scientemente apposto una data allo scritto non corrispondente alla realtà ... L’elemento oggettivo del reato è stato realizzato e con la falsificazione della data apposta al contratto e con il suo uso così come integrato ne è l’elemento soggettivo del dolo ossia la coscienza e volontà sottostante la condotta degli imputati di agire al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, vantaggio che si è rivelato quello di apparire in regola al momento della registrazione dell’Agenzia delle Entrate e non certo quello di intralciare le indagini condotte dalla Procura”.

1.2) Allo scopo di scongiurare un pregiudizio alla propria carriera, collegato alla formula assolutoria scaturita dal giudizio penale, l’esponente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sondrio avanti la Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 2623, depositata il 22 gennaio 2018, ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

La Suprema...

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