SENTENZA Nº 202001628 di TAR Lombardia - Milano, 08-07-2020

Presiding JudgeDI BENEDETTO UGO
Date08 Luglio 2020
Published date01 Settembre 2020
Judgement Number202001628
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 01/09/2020

N. 01628/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02440/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2440 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Mandelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- del Decreto Ministeriale n.1728/N del 01.07.2016, posizione 504755/C, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, II reparto, 5^ divisione – 4^ sezione, notificato al ricorrente in data 08.08.2016;

- della allegata delibera, posizione 3783/2015, resa nell’adunanza del 13.04.2015 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le cause di Servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Concetta Plantamura nell'udienza del giorno 8 luglio 2020, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27) e dell’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134, del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato tra il 7 e il 12 ottobre 2016 e depositato il successivo 3 novembre 2016, l’esponente ha impugnato, insieme al parere del Comitato di valutazione delle cause di servizio (CVCS) in esso richiamato, il decreto ministeriale (DM) del 1° luglio 2016, con il quale l’infermità “discopatia protrusiva C5-C6 con segni EMG- grafici di radicolopatia C6-C7 e C7-C8 a DX e cervicobrachialgia dx ricorrente”, dal medesimo sofferta, è stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio ed è stata conseguentemente respinta la richiesta di concessione dell’equo indennizzo.

2) La motivazione del diniego fa leva sul parere del Comitato, ai sensi del quale l’infermità predetta «non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti».

3) Contro tale esito l’esponente ha dedotto tre motivi, come di seguito rubricati.

3.1) Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o erronea applicazione della legge n. 241/1990, art. 10 bis.

Nessuna comunicazione preventiva al diniego sarebbe stata fatta pervenire al ricorrente, con conseguente lesione del principio del contraddittorio.

3.2) Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di adeguata istruttoria, contraddittorietà.

Il parere espresso dal Comitato si discosterebbe in toto da quello della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Padova, che, nella seduta del 24.09.2013, avrebbe riconosciuto la dipendenza da causa di servizio. In siffatte evenienze, l’Amministrazione avrebbe dovuto rendere una motivazione puntuale, sulla prevalenza assegnata a quanto sostenuto dal CVCS anziché a quanto ritenuto dalla CMO. Il Comitato, inoltre, non avrebbe tenuto conto dei precedenti traumi occorsi in servizio al ricorrente.

3.3) Con il terzo motivo si deduce l’eccesso di potere, la violazione di legge per vizio di motivazione, determinato dall’omessa considerazione di circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale e la conseguente irragionevolezza del presupposto parere del comitato di verifica delle cause di servizio.

Ciò, poiché non sarebbero stati presi in considerazione elementi fattuali rilevanti, ovvero: (i) che il ricorrente nel 2007 è incorso durante il servizio in un violento incidente stradale, riportando un trauma contusivo non commotivo ed un trauma al ginocchio destro, a seguito del quale ha richiesto e ottenuto la causa di servizio, con decreto del 25.03.2014; (ii) che il ricorrente nel 2009, mentre era in servizio, è stato coinvolto in un incidente stradale...

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