SENTENZA Nº 202001173 di CGA Sicilia, 16-12-2020

Presiding JudgeDE NICTOLIS ROSANNA
Date16 Dicembre 2020
Published date22 Dicembre 2020
Judgement Number202001173
CourtConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Pubblicato il 22/12/2020

N. 01173/2020REG.PROV.COLL.

N. 00152/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2017, proposto dalle società
Caronte & Tourist s.p.a. e Cartour s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Briguglio, Andrea Scuderi e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniela Macaluso in Palermo, via Ventura, n. 1;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Merlo, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Loggia dei Mercanti, n. 19;
Autorità portuale di Messina, U.T.G. - Prefettura di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato domiciliati per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale, n. 6;
Bluferries s.r.l., Associazione imprese autotrasportatori siciliani A.I.A.S., Cantieri navali Palumbo, Comet compagnia mediazione trasporti s.r.l., Ministero della difesa, Carmelo Picciotto Fu Giuseppe Rimorchiatori s.r.l., Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di Messina Società Cooperativa s.r.l., Intermarine s.p.a. non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2892/2016, resa tra le parti.


Visto l’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto l’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, dell’Autorità portuale Messina e del U.T.G. - Prefettura di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il Cons. Antonino Caleca considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, gli avvocati Carmelo Briguglio, Andrea Scuderi, Fabio Cintoli e Arturo Merlo e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Caronte &Tourist s.p.a. (da ora in poi solo Caronte) e CarTour s.r.l., ricorrono in appello per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 2892 del 10 novembre 2016.

Oggetto del presente procedimento è la controversia che attiene alla chiusura parziale, causata dalle ordinanze limitative del traffico urbano adottate dal Comune di Messina, dell’approdo portuale denominato Molo Norimberga.

Le limitazioni riguardano il transito dei mezzi pesanti durante le ore diurne sulle uniche vie di accesso al molo in questione.

Il divieto di transito ha, nei fatti, determinato l’impossibilità per la società appellante di operare il collegamento diurno durante la stagione estiva (seconda corsa) tra la città di Messina ed il porto di Salerno.

Dopo l’emanazione di plurime ordinanze da parte del Comune di Messina la cui cronologia è ben ricostruita nella parte motiva della sentenza di primo grado, i provvedimenti amministrativi che continuano ad essere oggetto dell’attuale verifica giurisdizionale vanno così identificati:

- ordinanza del Dirigente del Dipartimento mobilità urbana e viabilità del Comune di Messina n. 428/MUY/2014 del 16 luglio 2014 preceduta dalla delibera di Giunta Municipale, n. 546 dell’11 luglio 2014;

- ordinanza del Dipartimento mobilità urbana e viabilità del Comune di Messina n. 101/MUV/2015 del 16 febbraio 2015.

La sentenza oggi appellata ha, infatti, dichiarato improcedibili i ricorsi contro i provvedimenti che risultavano ormai definitivamente caducati per le plurime e susseguenti determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale.

Sul punto la sentenza non è stata appellata, ad eccezione della statuizione relativa alla prima ordinanza ora citata (n. 428/MUY/2014 del 16 luglio 2014) che, a detta dell’appellante, non può considerarsi caducata in seguito alla successiva ordinanza del 2015 in quanto idonea a produrre ancora effetti, come meglio sarà esposto nel prosieguo della presente trattazione.

I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere così brevemente riassunti.

Il presente procedimento ha ad oggetto, come detto, la seconda linea di cabotaggio del gruppo C&T operante lungo la rotta Messina-Salerno che impegna il Molo Norimberga.

I provvedimenti adottati dal Comune limitativi della circolazione dei mezzi pesanti partono dalla considerazione della peculiare funzione che riveste il territorio interessato quale nodo strategico per il trasporto gommato in transito da e per la Sicilia, della compressione urbanistica per la fascia costiera e la conseguente continua congestione del traffico interno alla città di Messina.

Per tali motivi già con d.p.c.m. del 15 novembre 2001 veniva dichiarato lo stato di emergenza nella Città di Messina.

Ancora poi con decreto dell'8 settembre 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarava lo stato di emergenza ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rilevando la forte compromissione di interessi fondamentali quali la sicurezza stradale, l'ordine pubblico, la salute dei cittadini e, in particolare, sottolineando il timore della compromissione degli interventi di soccorso e dell'accesso alle vie di fuga in considerazione dell'elevata possibilità di rischio sismico e delle gravi carenze strutturali.

A detta dell’Amministrazione comunale l’accesso al Molo Norimberga ha sempre rappresentato un momento di forte criticità per il traffico cittadino e la sicurezza dei cittadini imponendosi, pertanto, la necessità di adottare specifici provvedimenti che limitassero la circolazione dei mezzi pesanti.

L'accesso al porto "Norimberga'' determina infatti, soprattutto in alcune ore della giornata, gravi e notevoli disagi al già congestionato traffico cittadino.

Da qui l'esigenza indifferibile, a detta dell’Ente locale, di "regolamentare", in particolare, le strade cittadine interessate dall'interferenza dell'ulteriore afflusso di traffico.

Le citate esigenze venivano poste a base della delibera di Giunta municipale n. 546 dell’11 luglio 2014 e della conseguente ordinanza del Dirigente del dipartimento mobilità urbana e viabilità del Comune di Messina n. 428/MUY/2014...

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