SENTENZA Nº 202001148 di Consiglio di Stato, 12-12-2019

Presiding JudgeLAMBERTI LUCA
Date12 Dicembre 2019
Judgement Number202001148
Published date13 Febbraio 2020
Pubblicato il 13/02/2020

N. 01148/2020REG.PROV.COLL.

N. 01731/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2019, proposto dalla società Marea a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonilde Francesconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Barberini n. 36;
il Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce n. 1359 del 2018.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Nardò;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il consigliere Silvia Martino;

Uditi per le parti rispettivamente rappresentate gli avvocati Paolo Gaballo (su delega dell’avvocato Gianluigi Manelli), Carmela Capobianco (su delega dell’avvocato Leonilde Francesconi) e Francesco Fabrizio Tuccari (su delega dell’avvocato Fernanda Quaranta);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società odierna appellante, titolare di un esercizio commerciale (bar/ristorante) nel Comune di Nardò, località lido dell’Ancora, impugnava innanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ricorso e successivi motivi aggiunti, la deliberazione n. 35 del 21 aprile 2016, pubblicata all’Albo Pretorio l’11 maggio 2016, con cui il Consiglio Comunale di Nardò aveva approvato il Piano Comunale delle Coste ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 17 del 2015, respingendo le osservazioni presentate dalla ricorrente e non includendo l’area demaniale data in concessione a quest’ultima per esercitare attività commerciale tra quelle con finalità turistico - ricreative diverse da stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi.

Impugnava altresì la deliberazione n. 67 del 31 luglio 2017, con cui il Consiglio Comunale di Nardò aveva approvato in via definitiva il Piano delle Coste (in particolare gli articoli 20.B.3, 20.01 B.3.1, 3 delle NTA del PCC e la planimetria B.3.1); all’occorrenza, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1086 del 4 luglio 2017.

A sostegno del ricorso principale venivano dedotte le seguenti censure:

1) Violazione della l.r. n. 17 del 2015, della l. n. 241/0, del PRC e del PRG. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Illogicità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Violazione del principio del contraddittorio in relazione al procedimento di pianificazione. Violazione del principio di affidamento del privato. Erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del provvedimento di proroga dell’11 marzo 2014.

La delibera n. 35 del 2016 non si sarebbe pronunciata, con atto motivato, sulle osservazioni formulate dalla ricorrente. In ogni caso, le controdeduzioni dell’Ufficio demanio comunale sarebbero state affette da gravi carenza istruttorie e motivazionali. Non sarebbe stato vero che l’area di cui trattasi ricade nel centro abitato (o in una zona a ridosso del centro abitato) né in un ambito demaniale di facile accesso; sicché nel caso di specie, non avrebbe potuto operare l’art. 14, comma 10, della l.r. n. 17 del 2015 (“Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione”).

La ricorrente si sarebbe trovata in una situazione di particolare affidamento in ragioni dei molteplici titoli rilasciati nel tempo dal Comune.

Non vi sarebbero stati poi, i presupposti per l’applicazione del comma 16 della medesima disposizione (“Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 14)”.

L’attività non è infatti ubicata né sulla spiaggia, né su scogliera, ma nell’immediato entroterra;

2) Violazione delle leggi regionali nn. 11/2001,17/2015, 4/2014 e d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi in materia di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS e Regolamento Regionale n.18 del 9.10.2013. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione del giusto procedimento.

Il PCC avrebbe dovuto essere sottoposto alla VAS. In ogni caso, la verifica di assoggettabilità o meno del PCC alla VAS avrebbe dovuto essere effettuata prima dello stesso PCC;

3) Violazione del provvedimento prot.8558 dell’11.3.2014 per altro profilo. Violazione art.21 quinquies e nonies della l. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del P.C.C. e del principio di affidamento sotto altro profilo. Contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Gli atti impugnati sarebbero stati illegittimi, altresì, in quanto mai preceduti dalla revoca e/o dall’annullamento del provvedimento prot. n. 8558 dell’11 marzo 2014.

4) Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 17 del 2015 e n. 17 del 2006 per altro profilo. Eccesso di potere per mancato esercizio della funzione amministrativa.

La delibera impugnata era stata approvata oltre il termine previsto dall’art. 4, comma 4, della l. n. 17 del 2015 (ovvero entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito del PCC adottato);

5). Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 17 del 2015 e n. 17 del 2006. Violazione e falsa applicazione PRC, PRG e PCC del Comune di Nardò. Eccesso e sviamento di potere. Carenza di istruttoria. Incompetenza. Violazione dei principi del giusto procedimento. Illogicità dell’azione amministrativa.

Il PRC classifica l’area dove la ricorrente ha realizzato il bar/ristorante C1.S1 (costa a elevata criticità – costa ad elevata sensibilità ambientale).

Tuttavia, in tali zone, l’art. 6.2.21 delle relative NTA non porrebbe alcun divieto di rinnovo delle concessioni esistenti, ma solo di rilascio di nuove concessioni.

2. Con motivi aggiunti depositati in data 8 novembre 2017 la ricorrente impugnava...

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