SENTENZA Nº 202000921 di CGA Sicilia, 23-09-2020

Presiding JudgeDE NICTOLIS ROSANNA
Date23 Settembre 2020
Published date15 Ottobre 2020
Judgement Number202000921
CourtConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Pubblicato il 15/10/2020

N. 00921/2020REG.PROV.COLL.

N. 00205/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2018, proposto dal
Comune di Paternò, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Girlando e Alfio Platania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Daniele Solli in Palermo, via Cavour 70;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Regione Siciliana - Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6;

nei confronti

IPAB Residence S. Bellia S. Luigi Gonzaga Sacro Cuore, Salvatore Natale Cammarano, Grazia Cannavò non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Rosaria Scuto, Margherita Corsaro, Angela Rizzo, Maria Distefano, Vincenza Pappalardo, Serafina Agata Puglisi, Gioacchina Sinatra, Carmela Antonia Randazzo, Pietra Virtu', Francesca Gulisano, Patrizia Donato, Salvatore Natale Cammarano, Grazia Cannavò, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 26/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Regione Siciliana - Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Girlando e Stefano Scimeca su delega di Giovanni Pappalardo; vista l’istanza di passaggio in decisione per la Regione, risultante da atto di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con decreto n. 532 del 7 novembre 2019 il Presidente della Regione Siciliana ha disposto l’estinzione dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (di seguito “IPAB”) denominata “Residenza Salvatore Biella – San Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore” e la devoluzione del relativo patrimonio al Comune di Paternò (nel cui territorio la medesima ha sede) ai sensi dell’art. 34, comma 2, della l.r. n. 22 del 1986, con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo e assorbimento del personale dipendente, fatti salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

2. Il provvedimento di estinzione è stato preceduto dalla nomina, con decreto assessorile 23 giugno 2016, n. 1520, di un Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario, avendo rilevato l’esistenza di una “gravissima situazione economico-finanziaria”, ha avviato e gestito, con deliberazione n. 49 del 13 luglio 2016 e con deliberazione n. 55 del 3 agosto 2016, la procedura di cui all'art. 34 l.r. n. 22 del 1986.

3. Con ricorso innanzi al TAR Sicilia - Catania, il Comune ha impugnato i suddetti atti, chiedendone l’annullamento.

In particolare, con il primo motivo ha lamentato violazione degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come recepita in Sicilia dalla legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e violazione dell’art. 97 della Costituzione dal momento che l’Amministrazione regionale avrebbe omesso qualsivoglia interlocuzione con il Comune ricorrente impedendo allo stesso di rappresentare le criticità finanziarie derivanti dall’operazione di estinzione.

Con il secondo motivo di impugnazione ha criticato i provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 1, l.r. n. 22 del 1986, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica, difetto di istruttorie, travisamento dei...

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