SENTENZA Nº 202000839 di TAR Campania - Napoli, 28-01-2020

Presiding JudgeSCUDELLER SANTINO
Published date24 Febbraio 2020
Judgement Number202000839
Date28 Gennaio 2020
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Italia)
Pubblicato il 24/02/2020

N. 00839/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04838/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Puorto in Napoli, via Cupa S.Severino,7 Villa Delizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento prot. cat.6f/pasi adottato dal Questore della Provincia di Caserta ufficio porto d'armi il 21.7.2015, avente ad oggetto diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 16 settembre 2015 e depositato il successivo 9 ottobre il ricorrente, in epigrafe indicato, ha impugnato il provvedimento prot. cat.6f/pasi adottato dal Questore della Provincia di Caserta ufficio porto d'armi del 21.7.2015, avente ad oggetto diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia.

2. Il provvedimento impugnato, nel denegare il rilascio del porto d’armi, si fonda sulla valenza ostativa dell’intervenuta condanna del richiedente, di cui alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna, resa il 21/10/2000, per il reato di furto in concorso, avuto riguardo a quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato del 17/04/2014 circa la corretta applicazione ed interpretazione dell’art. 43 comma 1 del T.U.L.P.S..

3. Il ricorrente a sostegno del ricorso deduce in punto di fatto di essere titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, rilasciata dalla Questura di Caserta in data 31 luglio 2009 e di avere richiesto, approssimandosi la scadenza (fissata al 31 luglio 2015), il rinnovo del titolo medesimo.

3.1. Con l’impugnato provvedimento la Questura ha denegato il rinnovo del porto d’armi, nonostante il reato in relazione al quale era intervenuta la condanna ritenuta ostativa si fosse estinto, ex art. 445 comma 2 c.p.p., con effetti pertanto equivalenti, nella prospettazione attorea, a quelli del provvedimento di riabilitazione.

4. Ciò posto, il ricorrente ha articolato, in un unico motivo di ricorso, le seguenti censure avverso l’atto de quo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 R.D. 773/31, anche in relazione all’art. 3 della l. 241/90; eccesso di potere per difetto del presupposto, carenza di istruttoria e difetto di motivazione; irragionevolezza manifesta.

5. Si è costituita l’amministrazione resistente, a mezzo dell’avvocatura erariale, con memoria di mero stile, insistendo per il rigetto del ricorso.

6. L’istanza cautelare è stata rigettata con...

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