SENTENZA Nº 202000803 di Consiglio di Stato, 12-12-2019

Presiding JudgePOLI VITO
Published date31 Gennaio 2020
Date12 Dicembre 2019
Judgement Number202000803
Pubblicato il 31/01/2020

N. 00803/2020REG.PROV.COLL.

N. 03479/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3479 del 2019, proposto dalla società Mediterranea Castelnuovo 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Paladini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giovanna Capoccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Puglia e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente per la Puglia, Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Regione Puglia, Azienda sanitaria locale di Lecce, Comune di Nardò, Comune di Cavallino non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce – sezione I, n. 1356 del 26 settembre 2018.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il consigliere Silvia Martino e uditi per le parti rispettivamente rappresentate l’avvocato Salvatore Paladini e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società odierna appellante, nella sua qualità di gestore dell’impianto di discarica controllata di 1^ categoria ubicata in Nardò in Contrada Castellino, impugnava innanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il provvedimento – prot. n. 55859 del 4 giugno 2013 -con il quale la Provincia di Lecce l’aveva diffidata, ai sensi dell’art.208, comma 13 del d.lgs. n.152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente), ad eseguire una serie di interventi relativi alla discarica in oggetto propedeutici alla procedura di chiusura di cui all’art. 12 del d.lgs. n.36 del 3003.

Avverso tale provvedimento, la società articolata quattro mezzi di gravame, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

1.1. L’impugnativa veniva poi estesa con motivi aggiunti alla determinazione dirigenziale n.2431 del 27 novembre 2013 con la quale la Provincia di Lecce aveva adottato una ulteriore diffida ex art.208 comma 13 del codice dell’ambiente in ordine agli incombenti di cui ai nn.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 della precedente diffida, rimasti inadempiuti.

1.2. In data 11 giugno 2014 il personale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce eseguiva un nuovo sopralluogo nella discarica di Castellino e, in data 23 luglio 2014, notificava alla società la determina dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n.319 del 7 luglio 2014 con la quale, dando atto del parziale adempimento del gestore alle precedenti diffide, veniva reiterata la diffida del 27 novembre 2013 limitatamente agli interventi di cui ai punti n.4 (in parte), n.7, n.11 e n.12.

Anche quest’atto veniva impugnato con (ulteriori) motivi aggiunti.

1.3. Con determinazione n.296 del 12 maggio 2015 la Provincia di Lecce adottava una nuova diffida ai sensi del più volte menzionato art.208 nella quale, tenuto anche conto della comunicazione della Celtica Energy s.r.l. - di cessazione delle attività di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica - e delle note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 luglio 2014 - riguardanti lo schema di decreto ministeriale per la determinazione delle garanzie finanziarie elaborato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.67 del 2014 - confermava la diffida n. 1425 del 7 luglio 2014, limitatamente ai seguenti punti:

4) trasmissione di idonea documentazione fotografica, attestante l’avvenuto ripristino dei tratti di geo membrana danneggiati dall’incendio lungo il lato Ovest della discarica;

7) completamento della copertura del primo catino della discarica (lotti I,II,III) in conformità dei progetti approvati dalla Provincia e alle disposizioni della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

10) completamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche mediante la realizzazione di vasche denominate Y3 e le correlate canalette di raccolta; realizzazione di due pozzi di monitoraggio interni, con le modalità previste nella parte motiva di cui alle lettere b), c), d), f) del decreto Commissario Delegato n.207 del 2006 e l’individuazione di un ulteriore pozzo di monitoraggio esterno con le modalità di cui al punto e) della citata ordinanza;

12) installazione della stazione di monitoraggio dei dati meteo-climatici previsti nel piano di adeguamento al d.lgs. n. 36 del 2003;

13) prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’art.14 comma 1 del d.lgs.36 del 2003, per la gestione della discarica, comprese le procedure di chiusura;

14) adeguamento della morfologia della discarica ai progetti di ampliamento e sopralzo approvati dal Commissario delegato;

15) trasmissione di una relazione tecnica attestante il corretto funzionamento della torcia di combustione del biogas residuo a seguito della dismissione dell’impianto di produzione di energia elettrica della Celtica Energy s.r.l., avvenuta il 15 aprile 2015.

1.4. Anche questo atto veniva avversato con motivi aggiunti, mediante i quali la società deduceva le censure che possono essere così sintetizzate.

I. Le prescrizioni nn. 4, 7, 10, 11 e 12 sarebbero state illegittime in quanto lo strumento di cui all’art. 208, comma 13, avrebbe l’esclusivo fine di porre rimedio a quelle violazioni suscettibili di concretizzare un imminente pericolo per la salute e per...

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