SENTENZA Nº 202000551 di TAR Liguria, 22-07-2020
Presiding Judge | PERUGGIA PAOLO |
Date | 22 Luglio 2020 |
Published date | 03 Agosto 2020 |
Judgement Number | 202000551 |
Court | Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italia) |
N. 00551/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2020, proposto da
Associazione Centro Culturale Fratellanza di Ventimiglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Massaro e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventimiglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Casano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Innocenzo IV n. 5 Int. 5;
per l'annullamento
del provvedimento n. 264/2018, pratica numero 3206/B, del 29 ottobre 2019, con cui il comune ha denegato l’accertamento di conformità richiesto in data 29 maggio 2018, ed ordinato la rimessa in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2020 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 10.1.2020 e depositato il successivo 23.1.2020 l’Associazione Centro culturale fratellanza di Ventimiglia, associazione con finalità assistenziali, ricreative e di promozione e conoscenza della cultura islamica, espone: - che nell’anno 2015 l’associazione sottoscriveva un contratto di locazione ad uso non abitativo onde fruire per i propri scopi statutari di un adeguato spazio, costituito da un piccolo locale di circa 100 mq. in Ventimiglia, in via Colonnello Aprosio, n. 8; - che l’immobile è incluso in zona che il vigente P.U.C. qualifica come ambito urbanistico già strutturato, e destina ai tipici usi urbani; - che l’insediamento dell’associazione nel locale in questione aveva ampio e positivo risalto negli organi di stampa, e veniva reso noto a tutte le autorità presenti sul territorio; - che, nel maggio del 2018, l’associazione presentava al comune istanza di accertamento di conformità, ex art. 37 comma 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, per alcune opere soggette a S.C.I.A eseguite in economia e consistenti: 1) nel cambio di destinazione d’uso del locale da attività artigianale a locale di culto; 2) nella diversa distribuzione degli spazi interni; 3) nella demolizione di un ballatoio abusivo non realizzato dall’associazione; - che la relazione tecnica a supporto dell’istanza argomentava circa la compatibilità dell’utilizzo in questione rispetto alla pianificazione urbanistica vigente; - che il Comune di Ventimiglia, con nota prot. 36951...
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