SENTENZA Nº 202000441 di TAR Toscana, 07-04-2020

Presiding JudgeTRIZZINO ROSARIA
Published date16 Aprile 2020
Judgement Number202000441
Date07 Aprile 2020
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Italia)
Pubblicato il 16/04/2020

N. 00441/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00793/2017 REG.RIC.

N. 01433/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Provincia di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Sorrenti, Chiara Canuti, Lorenzo Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenzo Corsi in Firenze, via Senese n. 12;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio eletto in Firenze, presso l’Avvocatura Regionale in p.zza dell’Unità Italiana n. 1;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Provincia di Lucca, Unione Province Italiane, Provincia di Livorno, Provincia di Arezzo, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Provincia di Siena, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Unione Regionale delle Province Toscane - Upi Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Marchetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza 10;



sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2019, proposto da
Provincia di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Sorrenti, Chiara Canuti, Lorenzo Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenzo Corsi in Firenze, via Senese n. 12;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Provincia di Arezzo, Provincia di Pistoia, Provincia di Lucca, Provincia di Siena, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Prato, Provincia di Livorno, Città Metropolitana di Firenze, Unione Regionale Province Toscane, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 793 del 2017:

con il ricorso introduttivo:

- del Regolamento della Giunta Regionale Toscana del 29 marzo 2017, n. 13/R - “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 31.3.2017;

- di tutti gli atti presupposti e connessi;

con i motivi aggiunti depositati il 6.12.2017 :

- della nota della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana avente ad oggetto "Funzioni trasferite alla Regione - Sanzioni amministrative" pervenuta in data 15.9.2017 al Protocollo della provincia di Grosseto n. p_gr.AOOPGRO. REGISTRO UFFICIALE.I.0024027.15.9.2017, nonché del parere Settore Regionale Attività Legislativa e Giuridica del 19.4.2016, allegato alla predetta nota, avente ad oggetto "richiesta di parere circa l'individuazione dell'autorità competente in materia di sanzioni amministrative relative alle violazioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 25 del D.Lgs. 188/2008";

con i motivi aggiunti depositati il 2.10.2019:

- della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 743 del 3.6.2019, avente ad oggetto "Determinazioni organizzative a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 129/2019”, nella parte in cui - nel deliberare che “a decorrere dal 30 maggio 2019, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019, sono di competenza delle Province e della Città metropolitana le seguenti funzioni, delle quali cessa alla stessa data lo svolgimento da parte della Regione: - controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, di cui agli articoli 197, comma 1, lettera b), e 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; - verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate previste dagli articoli 197, comma 1, lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti, 216, commi 4 eseguenti, del decreto legislativo n. 152 del 2006”; e nell'incaricare le direzioni competenti di procedere alla convocazione delle amministrazioni interessate al fine di concordare le modalità del trasferimento agli enti competenti della documentazione relativa ai procedimenti di cui al punto precedente” non ha disposto la contestuale restituzione alle province toscane, ed in particolare alla Provincia di Grosseto, della quota parte di risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse ritrasferite per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019, a suo tempo acquisite dalla Regione Toscana assieme alle funzioni medesime in esecuzione della L.R. 22/2015 e ss.mm.ii.;

- per quanto occorrer...

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