SENTENZA Nº 202000415 di TAR Marche, 10-06-2020

Presiding JudgeCONTI SERGIO
Date10 Giugno 2020
Published date30 Giugno 2020
Judgement Number202000415
CourtTribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Italia)
Pubblicato il 30/06/2020

N. 00415/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00055/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2020, proposto da
Farmacia Moscioni e Cantarini della dott.ssa Cantarini Rosa & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico D'Alessio, Quintino Lombardo, Silvia Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli 36;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;
Agenzia Regionale Sanitaria – Regione Marche, non costituita in giudizio;

nei confronti

Farmacia Bellocchi Snc di Rosati Giuseppe e Patrizia Sciarresi, Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche - Area Vasta n. 1, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, non costituiti in giudizio;
Comune di Fano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marisa Barattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1/2020 del 7 gennaio 2020, avente a oggetto “Soppressione e chiusura del dispensario farmaceutico ubicato in località Bellocchi del Comune di Fano - L.R. n. 4/2015 e art. 6 comma 7 Regolamento n. 2/2019”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso il Regolamento della Regione Marche n. 2/2019 del 15-4-2019, nella parte in cui, all’art. 6, illegittimamente assegna alla Giunta Regionale il potere di sopprimere i dispensari farmaceutici in attività, e i pareri favorevoli alla soppressione del dispensario di Bellocchi, resi dall’ASUR Area Vasta n. 1 con nota n. 68526 del 14-8-2019, dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino con nota prot. 549/19 del 31-10-2019, dal Comune di Fano con note del 18 /17 ottobre 2019 e del 4 ottobre 2019, a firma del dirigente del Gabinetto del Sindaco e del Dirigente settore urbanistica, tutti fondati sul travisato presupposto di necessità (ope legis) della soppressione del dispensario, stante l’avvenuta apertura della nuova farmacia nella medesima zona, e il parere comunale con aggiuntiva pretesa della parimenti erronea interpretazione autentica della delibera del Consiglio Comunale di Fano n. 82/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Comune di Fano e dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La farmacia ricorrente, in qualità di assegnataria e di gestrice del dispensario farmaceutico ubicato in località Bellocchi del Comune di Fano, impugna i seguenti atti e provvedimenti:

- deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1 del 7 gennaio 2020, avente a oggetto “Soppressione e chiusura del dispensario farmaceutico ubicato in località Bellocchi del Comune di Fano - L.R. n. 4/2015 e art. 6 comma 7 Regolamento n. 2/2019”;

- ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi:

a) il Regolamento della Regione Marche n. 2/2019 del 15 aprile 2019, nella parte in cui, all’art. 6, assegna alla Giunta Regionale il potere di sopprimere i dispensari farmaceutici in attività;

b) i pareri favorevoli alla soppressione del dispensario di Bellocchi, resi dall’A.S.U.R. Area Vasta n. 1 con nota n. 68526 del 14 agosto 2019, dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino con nota prot. 549/19 del 31 ottobre 2019, dal Comune di Fano con note del 18/17 ottobre 2019 e del 4 ottobre 2019, a firma del dirigente del Gabinetto del Sindaco e del dirigente del Settore Urbanistica, nonché l’ulteriore parere comunale con il quale è stata resa una sorta di “interpretazione autentica” della deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 82/2012.

Gli atti impugnati afferiscono al procedimento finalizzato alla soppressione del citato dispensario, istituito con decreto del Medico Provinciale n. 5221 del 28 novembre 1968 e da allora gestito continuativamente dalla farmacia Moscioni-Cantarini.

2. In punto di fatto, la ricorrente espone quanto segue.

2.1. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 1° agosto 2003 nella pianta organica delle farmacie del Comune di Fano era stata istituita la sede farmaceutica n. 14, ubicata nella frazione Bellocchi, ed era stata contestualmente prevista la soppressione del dispensario gestito dalla farmacia ricorrente.

Tale provvedimento era stato impugnato dai dottori Moscioni e Cantarini davanti a questo Tribunale con ricorso n. 990/2003 R.G. Con sentenza n. 1761/2004, in seguito gravata di appello, il Tribunale aveva respinto il ricorso.

Con sentenza n. 2989/2013 il Consiglio di Stato dichiarava improcedibile l’appello, sia in ragione della sopravvenuta approvazione della L.R. n. 2/2007, che all’art. 26 faceva espressamente salvi i dispensari istituiti nella vigenza delle norme precedenti la novella di cui all’art. 6 della L. n. 362/1991 (e quindi, secondo i ricorrenti, anche il dispensario di Bellocchi), sia alla luce della istituzione, nelle more, della nuova zona farmaceutica n. 14 da parte del Comune di Fano (deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20 aprile 2012, adottata in applicazione della novella di cui all’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012).

2.2. Successivamente la Regione, sempre in attuazione delle pertinenti disposizioni del D.L. n. 1/2012, bandiva il concorso per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche istituite dai Comuni marchigiani e, per quanto concerne la farmacia n. 14 di Fano, tale procedura culminava con l’assegnazione di tale sede alla Farmacia Bellocchi S.n.c. (la quale avviava l’attività nel mese di luglio 2019).

Ai sensi dell’art. 1-bis della L. n. 475/1968, come novellato dall’art. 11 del...

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