SENTENZA Nº 202000299 di TAR Umbria, 09-06-2020

Presiding JudgePOTENZA RAFFAELE
Date09 Giugno 2020
Published date08 Luglio 2020
Judgement Number202000299
CourtTribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (Italia)
Pubblicato il 08/07/2020

N. 00299/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2016, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Bartoccini in Perugia, piazza Danti n. 7, e domicilio digitale come da PEC dal Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura della Provincia di Perugia siti in Perugia, via Palermo s.n.c., e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Terni – Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio e Comune di Terni – Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia (SUAPE), non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto formato per silentium su istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e, ove occorrer possa, della D.G.R. n. 304/2015, dell’allegato 1 del R.E.C. del Comune di Terni, del regolamento del SUAPE approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 17.22.2014, dell’art. 11 del regolamento edilizio comunale, dell’atto del 21.01.2016 prot. n. 101689 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento e dell’atto della Direzione edilizia privata SUAPE del Comune di Terni recante richiesta di integrazione documentale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Davide De Grazia nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020, celebrata mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, c. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto del Presidente del 13.04.2020, n. 14, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – L’odierno giudizio inerisce alla vicenda relativa alla realizzazione del “Progetto Socrate” nel territorio del Comune di Terni, già oggetto di diversi pronunciamenti di questo Tribunale Amministrativo Regionale e del Consiglio di Stato.

Un sintetico richiamo agli antefatti appare utile per un’adeguata contestualizzazione dei fatti e degli atti rilevanti ai fini del presente giudizio.

1.1. – In data 11.07.1997, il Comune di Terni e Telecom Italia S.p.A. sottoscrivevano un protocollo d’intesa per la realizzazione del “Progetto Socrate”, con il quale Telecom si impegnava a realizzare la cablatura con rete mista in fibra ottica e cavo coassiale dell’intero territorio del Comune di Terni.

1.2. – Secondo il protocollo di intesa, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro l’anno 2000.

A tale scadenza, però, la cablatura risultava solo parzialmente realizzata (nel centro della città e in zona S. Valentino), avendo Telecom sospeso i relativi lavori prima del loro completamento.

1.3. – Il Comune di Terni sollecitava la conclusione dell’opera, ma Telecom non riscontrava le richieste del Comune e, solamente in data 11.05.2004, dopo reiterate contestazioni del Comune, comunicava che il mancato completamento dei lavori era la conseguenza di una decisione assunta dalla società nella sua libertà di iniziativa imprenditoriale.

1.4. – Così, con ordinanza del 14.07.2004, il Comune di Terni disponeva la demolizione delle opere realizzate e il ripristino delle aree interessate.

1.5. – Avverso l’ordinanza comunale Telecom proponeva ricorso dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, che con sentenza del 9.02.2007, n. 96, annullava il provvedimento impugnato.

1.6. – Il Comune di Terni impugnava la decisione di questo Tribunale dinnanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza del 30.04.2015, n. 2196, accoglieva l’appello dell’Amministrazione con conseguente reiezione del ricorso di primo grado di Telecom, rilevando che, a fronte dell’incontestato inadempimento di quest’ultima in relazione agli impegni assunti con il protocollo d’intesa, era venuto a mancare il titolo della occupazione del suolo stradale con le strutture di che trattasi, la cui permanenza non trovava più alcuna ragion d’essere e, come paventato dal Comune nell’ordinanza di rimozione, costituiva fattore di pericolo di danni alle strade, oltre a incidere sulla gestione del bene pubblico.

1.7. – Con atto del 26.05.2015, il Comune di Terni ordinava nuovamente a Telecom la demolizione delle opere.

Anche la nuova ordinanza di demolizione veniva impugnata da Telecom dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale (n. 616/2015 reg. ric.).

1.8. – Successivamente, in data 23.07.2015, la stessa Telecom presentava istanza di accertamento di conformità delle opere in questione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Comune di Terni, con atto del 31.07.2015, dichiarava l’irricevibilità dell’istanza di sanatoria.

Contro la dichiarazione di irricevibilità, Telecom proponeva motivi aggiunti nel giudizio già proposto avverso l’ordine di demolizione (n. 616/2015).

1.9. – Con sentenza del 30.12.2015, n. 609, questo Tribunale Amministrativo Regionale...

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