SENTENZA Nº 202000167 di TRGA - Trento, 24-09-2020

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date24 Settembre 2020
Published date01 Ottobre 2020
Judgement Number202000167
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 01/10/2020

N. 00167/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2019, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla dott.ssa Daniela Barbacovi, in proprio e quale legale rappresentante della Farmacia Barbacovi di Bolego Margherita & C. s.n.c. rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Kumar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Rovereto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
- la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15 presso l’Avvocatura provinciale;

nei confronti

Società Multiservizi Rovereto S.r.l. (già Azienda Multiservizi Rovereto), non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo, della delibera del Consiglio comunale di Rovereto n. 36 in data 16 luglio 2019, pubblicata all’albo pretorio dal 18 al 28 luglio 2019, con la quale è stato deciso di istituire la dodicesima sede farmaceutica nel territorio comunale, individuandone la sede nella frazione di Lizzana, nonché di modificare i confini delle preesistenti zone 6, 7 e 9 e di esercitare il diritto di prelazione sulla titolarità della farmacia stessa;

nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, ivi compreso l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg, recante il “Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29)”, con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall’impugnata delibera;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti, della delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1384 in data 13 settembre 2019, con la quale è stato deciso di prendere atto che il Comune di Rovereto con la delibera n. 36 del 2019 ha individuato la dodicesima farmacia nella frazione di Lizzana ed ha esercitato il diritto di prelazione per assumere la titolarità della nuova farmacia, nonché di assegnarne la titolarità al Comune stesso e di dare atto che il Comune deve assicurare l’apertura della farmacia entro 180 giorni dalla data di assegnazione e può gestirla secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 475/1968;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rovereto e della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il dott. Carlo Polidori e uditi l’avvocato Michele Kumar per la parte ricorrente, l’avvocato Federico Fedrizzi, in sostituzione dell’avvocato Stefano Mengoni, per il Comune di Rovereto, e l’avvocato Viviana Biasetti per la Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La dott.ssa Daniela Barbacovi - titolare della Farmacia Barbacovi di Bolego Margherita & C. s.n.c. (di seguito “Farmacia Barbacovi”), ubicata in Rovereto, alla via Benacense n. 11/B - in punto di fatto riferisce quanto segue.

Il Comune di Rovereto, nell’ambito della revisione periodica del numero delle farmacie (previste in pianta organica nel numero di 11), con l’impugnata delibera n. 36 del 16 luglio 2019, pubblicata all’albo pretorio dal 18 al 28 luglio 2019, ha istituito la dodicesima sede farmaceutica ed ha individuato la nuova zona 12 per la relativa ubicazione. Contestualmente il Comune ha proceduto alla riperimetrazione di tre delle zone preesistenti (le zone 6, 7 e 9) e - per quanto rileva in questa sede - ha notevolmente ridotto, sia per estensione che per numero di residenti, la zona 6, all’interno della quale opera la Farmacia Barbacovi.

In particolare dalla motivazione di tale delibera si evince che il Comune ha invocato innanzitutto l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (che ha previsto, per ciascun comune, la presenza di una farmacia ogni 3.300 abitanti), nonché dell’art. 2 del d.P.P. 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg (che ha recepito nella Provincia di Trento la disciplina relativa alla revisione periodica del numero delle farmacie). Si evince poi che, in occasione dell’ultima revisione della pianta organica, il Comune con la delibera consiliare 8 maggio 2012, n. 15, aveva invece previsto che, al maturare dei presupposti per l’istituzione di un’ulteriore farmacia, quest’ultima sarebbe stata collocata in località Marco.

Quindi la delibera precisa che, in base ai dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2017, la popolazione residente nel Comune ammontava a 39.825 abitanti, con conseguente obbligo di avviare la procedura per l’individuazione di una nuova sede farmaceutica, e che per individuare la zona ove allocare la nuova farmacia «sono state interpellate in data 19 settembre u.s. le Circoscrizioni di Marco e di Lizzana avviando così una ricognizione circa le reali esigenze della popolazione residente in modo da poter definire il posizionamento della nuova farmacia».

Prosegue la delibera evidenziando che la Circoscrizione di Marco nella seduta del 1° ottobre 2018 «si è espressa con una rinuncia al posizionamento di una nuova sede farmaceutica al suo interno in quanto la popolazione ritiene che il dispensario farmaceutico esistente costituisca un servizio sufficiente», mentre la Circoscrizione di Lizzana, nella seduta dell’8 ottobre 2018, «ha ribadito l’esigenza di insediamento di una farmacia all’interno del proprio territorio», sicché «alla luce delle richieste della popolazione residente a Lizzana, si rende necessaria una modifica della vigente delibera di Consiglio 8/5/2012, n. 15, destinando a detta Circoscrizione la nuova sede farmaceutica».

Di seguito la delibera - premesso che la definizione della pianta organica delle farmacie «si basa su una suddivisione del territorio comunale in zone cui viene assegnata una farmacia» e che la perimetrazione della zona di competenza di ciascuna farmacia «è composta da una linea virtuale che nulla influisce sulla possibile clientela della farmacia ma che costituisce di fatto un perimetro entro il quale la farmacia ha la possibilità di trasferimento della propria sede» - specifica...

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