SENTENZA Nº 202000106 di TAR Piemonte, 15-01-2020

Presiding JudgeSALAMONE VINCENZO
Judgement Number202000106
Date15 Gennaio 2020
Published date04 Febbraio 2020
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
Pubblicato il 04/02/2020

N. 00106/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00896/2018 REG.RIC.

N. 00033/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2018, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Agnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza San Babila, n. 4/D;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via Arsenale, n. 21;



sul ricorso numero di registro generale 33 del 2019, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Agnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, piazza San Babila, n. 4/D;

contro

Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 896 del 2018:

dell’informativa antimafia del Prefetto di -OMISSIS-, Fasc. n. 593/2018 Area I Bis - Ant. del 17 settembre 2018, adottata nei confronti della ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-l.;

quanto al ricorso n. 33 del 2019:

del decreto del Questore di -OMISSIS-, Cat. 11/E.2018-P.A.S. del 28 settembre 2018, con il quale è stata revocata la licenza per l’attività di raccolta delle scommesse alla ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-l.;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame R.G. n. 896/2018, notificato e depositato nei termini di legge, la società ricorrente ha impugnato l’informativa antimafia adottata nei suoi confronti del Prefetto di -OMISSIS-.

Avverso il provvedimento impugnato la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 84, comma 4 e 91, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011; 2) eccesso di potere, erroneità e illogicità manifesta dell’informazione antimafia interdittiva e difetto di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza n. 523 del 20 dicembre 2018 questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso, richiamando l’ordinanza n. 90/2018, resa su vicenda strettamente collegata a quella in esame, allorquando erano già state depositate ed acquisite le sentenze della Corte di Cassazione n. 11990/2016 e n. 25510/2017 e ritenendo, quanto al provvedimento prefettizio impugnato, che sussistessero molteplici elementi indiziari intorno ai rapporti imprenditoriali tra i fratelli -OMISSIS-.

L’appello avverso l’ordinanza sopra citata è stato oggetto di rinuncia di cui il Consiglio di Stato ha preso atto con ordinanza n. 1480 del 21 marzo 2019.

Con il gravame R.G. n. 33/2019, notificato e depositato nei termini di legge, la società ricorrente ha impugnato altresì il decreto del Questore di -OMISSIS- con il quale è stata revocata la licenza per l’attività di raccolta delle scommesse.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) erroneità e illogicità manifesta del decreto impugnato con riferimento all’informativa antimafia interdittiva, in relazione agli articoli 84, comma 4 e 91, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011, carenza di motivazione; 2) erroneità e illogicità manifesta del decreto di revoca con riferimento alla violazione dell’art. 11 T.U.L.P.S., difetto di motivazione.

Alla camera di consiglio del 20 marzo 2019 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, chiedendo un rinvio al merito con riunione alla causa RG. n. 896/2018 e il Collegio ha rinviato la discussione della causa alla pubblica udienza del 22 maggio 2019.

All’udienza pubblica del 22 maggio 2019 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.

Con ordinanza n. 747 e n. 748 del 2 luglio 2019 questo Tribunale ha disposto di acquisire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria notizie circa lo stato del procedimento penale (R.G.N.R. 7497/14) a carico del sig. -OMISSIS-, fratello del ricorrente sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della società -OMISSIS- -OMISSIS-l.

In data 7 ottobre 2019 la società ricorrente ha chiesto un breve rinvio dell’udienza di merito al fine di depositare la nuova attestazione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria sull’imputazione residuata a carico del sig. -OMISSIS-.

In data 8 ottobre 2019 è stata depositata in giudizio una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Direzione distrettuale antimafia -, con la quale si comunica che la posizione del sig. -OMISSIS- è pendente nella fase dibattimentale davanti al Tribunale di Reggio Calabria, con successiva udienza al 28 novembre 2019.

In data 31 ottobre 2019 è stata depositata in giudizio un’altra nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Direzione distrettuale antimafia -, con la quale si segnala “come Realmuto -OMISSIS- sia stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a far data dal 22.07.2015 nell'ambito del p.p. n. 7497/14 mod. 21 DDA con ordinanza n. 26/15 del 13.07.2015 (successivamente in data 12.11.2015 sottoposto al regime degli arresti domiciliari ed in data 23.03.2016 all'obbligo di dimora). Attualmente è imputato nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, avendo scelto di essere giudicato con il rito ordinario. La -OMISSIS-., originariamente sottoposta a sequestro, è stata successivamente dissequestrata”.

All’udienza pubblica del 9 ottobre 2019, la discussione di entrambe le cause, su accordo delle parti, è stata rinviata alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020.

All’udienza pubblica del 15 gennaio 2020 entrambe le cause sono passate in decisione.

DIRITTO

1. – Preliminarmente si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 70 del codice del processo amministrativo, riunire il ricorso R.G. n. 33/2019 al ricorso R.G. n. 896/2018...

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