SENTENZA Nº 201906899 di TAR Lazio - Roma, 07-05-2019

Presiding JudgeMEZZACAPO SALVATORE
Judgement Number201906899
Published date30 Maggio 2019
Date07 Maggio 2019
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 30/05/2019

N. 06899/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05375/2013 REG.RIC.

N. 07478/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5375 del 2013, proposto da
Porto Turistico di Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso lo studio legale Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Regione Lazio, in persona del presidente della G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Nania, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Poma, 2;



sul ricorso numero di registro generale 7478 del 2013, proposto da
Porto Turistico di Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso lo studio legale Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Regione Lazio, in persona del presidente della G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Nania, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Poma, 2;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 5375 del 2013:

del provvedimento del 17.4.2013, prot. n. 148432/DA/34/12, recante rideterminazione del canone demaniale per gli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 e 2012 ai sensi dei commi 250 e segg. dell’art. 1 della legge n. 296/06, nonché della relativa imposta regionale;

quanto al ricorso n. 7478 del 2013:

del provvedimento del 3.6.2013, prot. n. 224692/DA/34/12, recante rideterminazione del canone demaniale per l’anno 2013 ai sensi dei commi 250 e segg. dell’art. 1 della legge n. 296/06, nonché della relativa imposta regionale;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimento n. 129 del 2001 la società Porto Turistico di Roma s.r.l. otteneva in concessione, per un periodo di cinquanta anni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una zona di demanio marittimo e specchio d’acqua situati in località idroscalo di Ostia del Comune di Roma, allo scopo di costruire e gestire un porto turistico.

Con il provvedimento impugnato, prot. n. 148432/DA/34/12 del 17 aprile 2013, il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio ha rideterminato il canone demaniale dovuto dalla concessionaria per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché la relativa imposta regionale ai sensi dei commi 250 e ss. dell’art. 1 della legge finanziaria n. 296/2006.

In data 11 giugno 2013 la società concessionaria Porto Turistico di Roma s.r.l. ha depositato ricorso r.g. n. 5375/2013 contro la Regione Lazio, notificato alla resistente in data 5 giugno 2013, chiedendo l’annullamento previa sospensiva del suddetto provvedimento, deducendo cinque motivi di illegittimità.

Con il primo motivo denuncia l’inapplicabilità della l. n. 296/2006 al caso di specie, sostenendo che il richiamo al d. lgs. n. 400/1993 non disciplinerebbe la determinazione dei canoni demaniali con riferimento ai concessionari che abbiano realizzato le strutture dedicate alla nautica da diporto, con la conseguenza che per tali soggetti troverebbe applicazione il D.M. n. 343 del 1998, non espressamente abrogato, stando all’interpretazione fornita dalla ricorrente.

Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dei commi 251 e 252 dell’art. 1 della l. n. 296/2006; nonché la violazione dell’art. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche di ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, nonché difetto assoluto di motivazione, atteso che il canone, dovendo essere determinato in funzione della qualità e quantità delle opere realizzate, dovrebbe essere oggetto di trattativa con il privato, rendendo dunque necessaria un’adeguata istruttoria e motivazione in merito agli accordi così intervenuti. Asserisce inoltre la ricorrente che la normativa in questione dovrebbe trovare applicazione solo con riferimento alle nuove concessioni e non anche a quelle in corso e che il provvedimento impugnato determinerebbe un aumento del canone irragionevole, senza peraltro considerare la circostanza per cui alcune delle opere oggetto del canone non siano ancora divenute di proprietà dello Stato.

Rappresenta inoltre la ricorrente che, stante la natura discrezionale del provvedimento, l’Amministrazione non avrebbe dato - come invece avrebbe dovuto dare - comunicazione di avvio del procedimento e, in via gradata, che, stante il difficile equilibrio del sinallagma, la normativa richiamata non troverebbe applicazione con riferimento ai rapporti di cui all’art. 9 del regolamento contrattuale.

Con il terzo motivo di ricorso denuncia il contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, chiedendo che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dei commi 251 e 252 della l. n 296/2006, per contrasto soprattutto con l’art. 3, atteso che la norma non distinguerebbe fra nuove concessioni e concessioni ancora in corso, confliggendo, dunque, anche con i principi dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica.

Con il quarto motivo la società ricorrente censura il difetto di motivazione dei conteggi e della esplicazione della misura dell’aumento, atteso che la Regione non avrebbe spiegato i conteggi che avrebbero condotto al risultato espresso nel provvedimento.

Con il quinto motivo eccepisce la prescrizione della pretesa di rideterminazione del canone per l’anno 2007 e per i primi quattro mesi del 2008, essendo la richiesta di aumento della Regione Lazio intervenuta solo nell’aprile 2013.

In data 8 luglio 2013 si costituisce in giudizio la Regione Lazio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attesa la determinazione del canone ad opera del legislatore, circostanza che escluderebbe qualunque profilo di discrezionalità, determinando l’attrazione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133 c.p.a.; nonché l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero all’Agenzia del...

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