SENTENZA Nº 201905438 di TAR Lazio - Roma, 30-01-2019

Presiding JudgeLO PRESTI GIAMPIERO
Date30 Gennaio 2019
Published date30 Aprile 2019
Judgement Number201905438
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 30/04/2019

N. 05438/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06792/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ASP SOLAR ITALIA ALPHA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi, Giovanni Corbyons, Emanuela Ghisi, Massimo Falsanisi, Giovanni Battista Conte, Francesco Saverio Marini, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI– G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pugliese, Carlo Malinconico, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;
COMUNE DI LICODIA EUBEA;
REGIONE SICILIANA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

ORIONE PV S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valeria Viti, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
HELIOS ITA3 S.R.L.;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

anche inaudita altera parte,

- della nota del GSE dell’11 luglio 2012, prot. GSE/P20120119816, e dei relativi comportamenti del GSE, asserenti la “avvenuta decadenza” della società ricorrente “dall'iscrizione al registro” dei c.d. grandi impianti ex art. 8 d.m. 5 maggio 2011, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi incluso lo stesso d.m. 5 maggio 2011 ove sia da intendere come legittimante l'atto e i comportamenti sopra ricordati;

nonché per la condanna

del GSE al risarcimento in forma specifica o per equivalente dei danni arrecati da detta decadenza;

nonché, con i motivi aggiunti depositati il 2 agosto 2013, altresì, per l’annullamento:

- della nota del GSE del 17 maggio 2013, prot. GSE/P20130107594, in quanto possa essere letta come atto a contenuto provvedimentale di rigetto dell'istanza di autotutela presentata da ASP, oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a., della Regione Siciliana, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico e di Orione PV s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società agricola ASP Solar Italia Alpha s.r.l., in qualità di soggetto responsabile di due impianti fotovoltaici situati in Licodia Eubea (CT), aventi ciascuno potenza superiore ad 1 MW e composti da più sezioni (sette sezioni in totale), aveva provveduto ad iscriverli al Registro dei “grandi impianti”, tenuto dal Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a., al fine di accedere ai benefici incentivanti previsti dal d.m. 5 maggio 2011 (“Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”, c.d. Quarto Conto Energia). Riscontrate alcune difficoltà nella conclusione dei lavori di installazione, tuttavia, la società avanzava al GSE formale istanza di proroga dei termini prescritti dall’art. 8, comma 4, del d.m. 5 maggio 2011, al fine di non incorrere nella decadenza ivi prevista. Giova qui ricordare che, a mente del menzionato art. 8, comma 4, prima parte, “Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all'art. 6, comma 1 [recte: 3], lettera b), l'iscrizione dello stesso impianto decade”; a norma dell’art. 6, comma 3, lett. b, del medesimo d.m., “la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8, comma 3; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW”.

Con provvedimento prot. n. 119016, dell’11 luglio 2012, tuttavia, il GSE ha respinto la richiesta di proroga, al contempo affermando che era ormai maturata “la decadenza dall’iscrizione al Registro”. Nella motivazione il Gestore ha rilevato che l’unica eccezione al rispetto del termine per l’invio della comunicazione di fine lavori sarebbe costituita dalle “ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 8 del Decreto, il mancato rispetto del termine sia dovuto a ‘eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti Autorità’ per i quali è riconosciuta al Soggetto Responsabile una proroga del termine di conclusione dei lavori”; nel caso di specie, non è stata ritenuta sufficiente, a tal fine, né la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 137, del 21 maggio 2012, recante “parere favorevole sulla proposta di declaratoria della eccezionalità del ciclone ATHOS verificatosi nel periodo dal 9 al 12 marzo 2012 nelle province di Agrigento, Catania, Ragusa e Siracusa”, né la proroga del termine di fine lavori che era...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT