SENTENZA Nº 201904968 di Consiglio di Stato, 23-05-2019

Presiding JudgeDE FELICE SERGIO
Judgement Number201904968
Date23 Maggio 2019
Published date15 Luglio 2019
Pubblicato il 15/07/2019

N. 04968/2019REG.PROV.COLL.

N. 00002/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2017, proposto da
Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Giuffrè in Roma, via dei Gracchi n. 39;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, 11 ottobre 2016 n. 1829, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato Maria Chiara Lista, per delega dell'avvocato Franco Mastragostino, e l’avvocato dello Stato Davide di Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 2 del 2017, AEEGSI Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, 11 ottobre 2016 n. 1829, resa tra le parti nelle forme del rito abbreviato ex art.119 c.p.a., con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla idrico Provincia autonoma di Trento per l'annullamento della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e del relativo Allegato nella parte di cui al punto 1.3.

Dinanzi al giudice di prime cure, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione dell’AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, con cui si è disposta la “approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo MTI-2” (oltre al relativo Allegato), e ciò con riguardo al punto 1.3, ove si è previsto che “nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, trovano applicazione le “direttrici” della metodologia tariffaria statale come individuate all'art. 4 del presente provvedimento”.

Tale ultima disposizione prevede, poi, che “le “direttrici” della metodologia tariffaria statale, da applicare sull’intero territorio nazionale, sono individuate, a tutela dell’utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono: a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario come descritte al precedente Articolo 2, nonché alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) di cui all’Articolo 8 dell’Allegato A; b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario Ï‘, ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 3; c) alle regole tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, secondo le previsioni di cui al Titolo 7 dell’Allegato A”.

Dopo aver illustrato la disciplina...

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