SENTENZA Nº 201903456 di Consiglio di Stato, 16-04-2019

Presiding JudgeFERRARI GIULIA
Judgement Number201903456
Date16 Aprile 2019
Published date27 Maggio 2019
Pubblicato il 27/05/2019

N. 03456/2019REG.PROV.COLL.

N. 00312/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2013, proposto dalle ditte Azienda Agricola Lovati F.lli, Azienda Agricola Cossa Fratelli e Cugini, Azienda Agricola Felini Edoardo, Azienda Agricola Pozzi Marco, Azienda Agricola Raffaglio Angelo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Tomaselli e Daniele Manca Bitti, elettivamente domiciliate presso lo studio Daniele Mancabitti in Roma, via Luciani, 1,

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio (Sezione II ter) n. 4015 del 4 maggio 2012, resa tra le parti, concernente comunicazione delle “quote latte” di riferimento (QRI) per le annate 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99 e l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 16 aprile 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Daniele Manca Bitti e l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 13018 del 1998, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, le intestate aziende agricole, dedite all’allevamento di vacche da latte per la produzione e commercializzazione del latte vaccino soggette al prelievo supplementare, avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a) le note dell’aprile 1998 con cui sono state comunicate le “quote latte” di riferimento (QRI) per le annate 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99 e l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97.

2. A sostegno della proposta impugnativa, le aziende ricorrenti, dopo aver ricostruito la disciplina in materia di “quote latte”, sollevavano le censure della: illegittimità dell’assegnazione retroattiva dei QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento nonché l’illegittimità del previo D.M. 17 febbraio 1998; violazione della normativa comunitaria per essere state assegnate le quote individuali sulla base di dati inattendibili; illegittimità comunitaria del sistema nazionale delle quote A e B e mancanza di motivazione del taglio della quota “B”.

3. Costituitisi l’AIMA (ora AGEA) ed il Ministero delle Politiche Agricole e forestali al fine di resistere, il Tribunale adìto, Sezione II ter, ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso, reputando infondate tutte le censure articolate;

- ha compensato le spese di lite.

4. In...

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