SENTENZA Nº 201903196 di Consiglio di Stato, 09-04-2019

Presiding JudgeGRECO RAFFAELE
Date09 Aprile 2019
Judgement Number201903196
Published date17 Maggio 2019
Pubblicato il 17/05/2019

N. 03196/2019REG.PROV.COLL.

N. 04430/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4430 del 2010, proposto dai signori Giuseppina Castaldo, Patrizia Marra, Giovanna Ozzauto, Maria Esposito, Mariarosaria Canciello, Gaetana Canciello, Michele Canciello, Carmine Canciello, Angela Canciello, Ferdinando Canciello, Maria Grazia Barra e Giovanni Barra, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carmine Di Mauro e Mario Reffo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Giuseppina Reffo in Roma, via Michelangelo Tilli, 55,

contro

il Comune di Afragola, non costituitosi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Seconda) n. 1456/2009, resa tra le parti, concernente lottizzazione abusiva.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2019 il Consigliere Fulvio Rocco e udito per gli appellanti l’avvocato A. Profili su delega dell’avvocato Reffo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.Gli attuali appellanti – signori Giuseppina Castaldo, Patrizia Marra, Giovanna Ozzauto, Maria Esposito, Mariarosaria Canciello, Gaetana Canciello, Michele Canciello, Carmine Canciello, Angela Canciello, Ferdinando Canciello, Maria Grazia Barra e Giovanni Barra – espongono di essere proprietari di terreni ubicati nel territorio comunale di Afragola, segnatamente alla 14^ e 15^ traversa superiore, riportati nel catasto al Foglio 12 e ricadenti secondo il Piano regolatore generale comunale in Zona E-agricola.

Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Campania al numero di registro ricorsi n. 5573 del 2007 essi hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Dirigente preposto al 4° Settore – Assetto del territorio – Ufficio abusivismo edilizio del Comune di Afragola prot. n. 172 dd. 4 giugno 2007 recante “Repressione di reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva sul territorio comunale di Afragola (art. 36 d.P.R. 380 del 2001)”, riguardante anche appezzamenti di terreno di loro proprietà.

In tale primo grado di giudizio i ricorrenti hanno dedotto i seguenti ordini di censure:

1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione dei principi discendenti dall’art. 113 Cost., violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, manifesta ingiustizia per omessa valutazione delle proprie deduzioni difensive presentate in esito all’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento, omessa comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e l’interesse privato inciso anche con riferimento all’affidamento asseritamente consolidatosi per effetto del decorso del tempo;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del T.U. approvato con d.P.R. 5 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, difetto dei presupposti per inesistenza degli elementi richiesti per la lottizzazione abusiva in quanto la mera realizzazione delle recinzioni e di uno stradello non integrerebbero tale fattispecie e i relativi lotti di terreno discenderebbero da un frazionamento disposto in vista di donazioni da effettuare tra parenti in linea retta;

3) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del T.U. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, in quanto il frazionamento dei suoli sarebbe intervenuto in massima parte ben 23 anni prima rispetto alla data di emanazione del provvedimento impugnato e recando i relativi atti di compravendita in allegato i prescritti certificati di destinazione urbanistica.

1.2. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Comune di Afragola, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

1.3. Con sentenza n. 1456 dd. 16 marzo 2009 la Sezione II^ dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari di tale primo grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00).

2.1. Con l’impugnativa in epigrafe gli attuali appellanti chiedono ora la riforma di tale sentenza, deducendo i motivi di gravame qui appresso specificati.

1) error in iudicando; violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dei principi discendenti dall’art. 113 Cost.; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà; manifesta ingiustizia; violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del T.U. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001; erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Ad avviso degli...

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